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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 5566 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contributo unificato tributario - invito al pagamento - atto impugnabile - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'invito al pagamento sia un semplice atto di sollecito volto a favorire l'adempimento spontaneo entro 30 giorni, privo di efficacia coercitiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, e quindi non rientrante tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992. Di conseguenza il ricorso è stato respinto/dichiarato inammissibile perché l'atto impugnato non è impugnabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato sostenendo che si trattasse di un atto impugnabile che richiedeva annullamento. La questione principale era se l'invito fosse un provvedimento idoneo a formare oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'art. 19 delimita gli atti impugnabili nel processo tributario; il giudice ha interpretato che l'invito al pagamento, essendo mero sollecito senza carattere definitivo o coercitivo, non rientra tra gli atti elencati e pertanto non è impugnabile.

Massime di principio

  • Un invito al pagamento finalizzato all'adempimento spontaneo (termine breve, nessuna sanzione o interesse, nessuna minaccia di esecuzione) va considerato atto meramente sollecitatorio e in genere non è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Perché un atto sia impugnabile è necessario che abbia carattere definitivo o produca effetti giuridici immediati e lesivi; la presenza di efficacia coercitiva, sanzionatoria o esecutiva è elemento discriminante.
  • Se si riceve un invito al pagamento, il contribuente può: a) regolarizzare spontaneamente la posizione entro il termine indicato; b) attendere un provvedimento definitivo (es. cartella esattoriale, avviso di accertamento) che sia effettivamente impugnabile; c) chiedere chiarimenti o istanze all'amministrazione per ottenere un atto definitivo o motivazioni formali.
  • Nel dubbio sulla natura dell'atto occorre valutare il contenuto concreto: richieste generiche di pagamento senza calcoli, decadenze o effetti esecutivi tendono a non essere impugnabili; invece avvisi con determinazione del credito, con intimazione e conseguenze esecutive sono normalmente impugnabili.
  • Se l'amministrazione aggiunge interessi, sanzioni, iscrive formalmente un debito o procede con forme di riscossione, l'atto acquista rilevanza impugnatoria e il contribuente potrà proporre ricorso nei termini previsti.

Testo integrale

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