Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto presidenziale che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale emesso a Germering e recante la condanna della società opponente al pagamento di euro 266.962 in favore della controparte. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto l'opposizione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, ma prima dell'adunanza camerale la società subentrata per fusione per incorporazione nella posizione della ricorrente ha rinunciato al ricorso. La controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito dei sei motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società subentrata e della sua accettazione da parte della controricorrente. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; la Corte precisa che, per effetto dell'estinzione, non vi è pronuncia sulle spese e non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata non si provvede sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato
d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato con riferimento al contributo unificato
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
richiamata quale precedente per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue senza esame dei motivi.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata impedisce la pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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