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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto presidenziale che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale emesso a Germering e recante la condanna della società opponente al pagamento di euro 266.962 in favore della controparte. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto l'opposizione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, ma prima dell'adunanza camerale la società subentrata per fusione per incorporazione nella posizione della ricorrente ha rinunciato al ricorso. La controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito dei sei motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società subentrata e della sua accettazione da parte della controricorrente. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; la Corte precisa che, per effetto dell'estinzione, non vi è pronuncia sulle spese e non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata non si provvede sulle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato con riferimento al contributo unificato

  • Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485

    richiamata quale precedente per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue senza esame dei motivi.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata impedisce la pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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