Cassazione Penale, Ordinanza n. 06363/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del concorso nel reato di ricettazione di beni provenienti da un furto ai danni di una società. I motivi deducevano, da un lato, vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e, dall'altro, erroneo apprezzamento del materiale probatorio. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati e respinti dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la sentenza di appello aveva dato conto in modo congruo degli elementi da cui desumere la partecipazione dell'imputato alla ricettazione: i beni rubati erano stati rinvenuti nel box auto nella sua materiale disponibilità, sulla base di un accordo con il proprietario, e tale conclusione era sorretta dalle testimonianze dell'agente di polizia giudiziaria e del titolare dell'autoparco, nonché dai riscontri delle immagini di videosorveglianza e dall'assenza di una ricostruzione difensiva alternativa solida. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al controllo sull'esistenza di un apparato argomentativo логico; non consente una verifica diretta della corrispondenza tra motivazione e prove, né una rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di alternativa lettura dei fatti, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento delle emergenze processuali.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la decisione presenti effettiva carenza, contraddizione o manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, non quando il ricorrente contesti il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente gli elementi indiziari e probatori che sorreggono l'affermazione di responsabilità, il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate è inammissibile.
- La presenza di beni di provenienza illecita nella disponibilità materiale dell'imputato, unitamente a riscontri testimoniali e documentali, può sorreggere la ritenuta partecipazione al reato di ricettazione se la motivazione di merito è logicamente congrua.
Come è indicizzato
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