Ordinanza n. 2205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro l’atto amministrativo relativo al mancato riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado favorevole all’istante. L’appello è stato ritenuto prima facie fondato perché l’amministrazione aveva adeguatamente approfondito sia la non validità dell’attestato formativo presentato come titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e come titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia, sia la differenza tra la specializzazione sul sostegno conseguita in Italia e il titolo formativo conseguito in Spagna, mediante una specifica comparazione dei rispettivi percorsi formativi. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto necessario evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva, considerato il possibile pregiudizio alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e l’alterazione della concorrenza rispetto ai docenti correttamente abilitati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta dal Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio impugnata. La valutazione è stata compiuta in termini cautelari e non definisce il merito: l’appello è apparso fondato alla luce dell’adeguata istruttoria e motivazione dell’atto amministrativo sulla validità del titolo spagnolo e sulla comparazione tra i percorsi formativi; sono stati espressamente riservati i necessari approfondimenti nella fase di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle precedenti oscillazioni della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’appello appaia prima facie fondato, anche in ragione dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione dell’atto amministrativo contestato.
- Nel giudizio cautelare relativo al riconoscimento di un titolo formativo estero, assume rilievo la verifica della validità del titolo e la specifica comparazione tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale per l’esercizio dell’attività di insegnamento di sostegno.
- Il periculum in mora può ravvisarsi nella necessità di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, quando l’esecuzione della sentenza possa incidere sulla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e sulla parità concorrenziale rispetto ai docenti regolarmente abilitati.
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