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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01692/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Alla contribuente, socia al 20% di una s.n.c. a ristretta base partecipativa, fu notificato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2001, con recupero a tassazione di maggior reddito da partecipazione e irrogazione di sanzioni, in conseguenza di rilievi mossi in un controllo svolto nei confronti della società. La società aveva definito la propria posizione mediante condono dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, senza che fosse stato emesso un autonomo avviso di accertamento societario. In appello la pretesa fu ritenuta legittima quanto al maggiore imponibile, ma non quanto alle sanzioni. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione degli artt. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 5, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la ripresa a suo carico avrebbe richiesto un avviso di accertamento anche nei confronti della società e che il PVC societario, rimasto a lei sconosciuto e non allegato, non poteva fondare la pretesa per violazione del principio di unitarietà dell’accertamento tra società e soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla permanenza della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio accertati in capo alla società a ristretta base, anche quando la società abbia definito la propria posizione con condono. La Corte ha inoltre osservato, in via di completezza, che per l’operatività della presunzione è sufficiente un valido accertamento societario sui ricavi non contabilizzati, anche se non definitivo e anche se sfociato solo in un PVC, e che l’avviso al socio può essere motivato per relationem senza necessità di allegare il PVC societario. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stata invece data atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma del sistema di accertamento dei redditi di partecipazione; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata in sentenza, ritenendo la censura non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente sul principio di imputazione per trasparenza dei redditi societari ai soci; la Corte ribadisce che la presunzione di attribuzione pro quota opera in presenza di accertamento societario sui ricavi non contabilizzati

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    evocato in via indiretta dalla tassonomia; nel testo non è espressamente richiamato

  • art. 2932 c.c.

    non richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui redditi di partecipazione da società a ristretta base, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra bilancio resta operante anche se la società definisce la propria posizione con condono o altra definizione agevolata, poiché società e socio hanno posizioni fiscali distinte e autonome.
  • Per la ripresa a tassazione in capo al socio non è necessario che l’accertamento societario sia sfociato in un avviso definitivo: è sufficiente un valido accertamento, anche solo nella forma di processo verbale di constatazione, sui ricavi non contabilizzati.
  • L’avviso di accertamento notificato al socio può essere motivato per relationem ai rilievi riferiti alla società; non è indispensabile l’allegazione del PVC societario, ove il socio sia in condizione di conoscere gli atti presupposti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e insiste su un profilo non decisivo rispetto al fondamento della decisione.
  • In presenza di litisconsorzio necessario originario non integrato, la Corte può comunque decidere sul ricorso quando questo appaia prima facie inammissibile o manifestamente infondato, per evitare inutili regressioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiudizio civile
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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