Cassazione Penale, Sentenza n. 1938/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge relativa all'aumento della pena per la continuazione (art. 81 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello abbia aumentato l'incremento di pena per la continuazione in pejus rispetto al primo grado senza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello, con violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva perché la Corte d'appello non poteva aumentare l'incremento per la continuazione in assenza di appello del Pubblico Ministero. La Cassazione ha rideterminato la pena: pena-base 6 anni di reclusione e 27.000 euro di multa, aumento per continuazione di 1 anno e 6 mesi e 9.000 euro di multa, quindi riduzione per il rito abbreviato con determinazione finale in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La norma è stata richiamata per il principio secondo cui, quando si applica la recidiva ex art. 99, comma quarto, la pena inflitta per i reati 'satellite' non può essere inferiore a un terzo di quella stabilita per il reato più grave; scelta e misura dell'incremento per continuazione devono essere determinate senza alterare in pejus la posizione dell'imputato in assenza di appello del PM
art. 597 cod. proc. pen.
Richiama il divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello, in mancanza di specifico gravame del Pubblico Ministero, non può peggiorare la posizione del reo. La Cassazione interpreta il divieto come esteso a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, incluso l'aumento per la continuazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (n. 309/1990)
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; qui applicata per qualificare i fatti di cessione di eroina e hashish oggetto del giudizio e come riferimento per la determinazione della pena-base.
art. 99 cod. pen.
Disciplina l'effetto della recidiva specifica; nel caso ha influito sul calcolo della pena e sull'applicazione dell'art. 81, comma quarto, come parametro minimo per le pene dei reati satelliti quando ricorre la recidiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello proposto soltanto dall'imputato vige il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aumentare né la pena complessiva né nessuno degli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (es. aumenti per continuazione) se il Pubblico Ministero non ha proposto appello.
- L'aumento per la continuazione (art. 81 c.p.) è un elemento autonomo della determinazione della pena: la sua modificazione in pejus è vietata in assenza di gravame del PM, salvo che la continuazione comporti un mutamento strutturale o qualificatorio del reato-satellite.
- Quando la Corte di Cassazione accerta una violazione del divieto di reformatio in pejus relativa a componenti meramente aritmetici o ricostruibili della pena, può annullare limitatamente alla parte illegittima e, se possibile, rideterminare la pena senza rinvio se la nuova determinazione è immediatamente desumibile dagli atti.
- È importante, nella fase di appello, specificare con chiarezza i motivi e prevedere che il Pubblico Ministero possa proporre gravame se è probabile che la decisione di appello possa incidere sulla struttura della pena; in mancanza, la parte a cui viene peggiorata la posizione potrà ottenere l'annullamento parziale.
- Nel calcolo complessivo della pena occorre prestare attenzione all'interazione tra recidiva (art. 99) e continuazione (art. 81): l'applicazione combinata può imporre limiti o minimi relativi tra pena principale e pene satellite che tuttavia non giustificano un aumento in pejus in assenza di appello del PM.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →