Cassazione Penale, Sentenza n. 25139/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a truffe su soggetti vulnerabili. Diana censurava la mancata configurazione del vincolo di continuazione tra due distinti sodalizi (Napoli vs Milano) nonostante somiglianze nel "modello operativo". Muccillo contestava l'insufficienza e la valutazione degli indizi (contatti telefonici, agganci delle celle, intestazione/attribuzione utenze) e deduceva che i fatti fossero al più concorso di persone, non associazione, chiedendo anche il riconoscimento delle attenuanti generiche; ha inoltre depositato motivi aggiunti poi ritenuti tardivi. Murolo contestava il riconoscimento di un ruolo direttivo, la rilevanza probatoria di alcuni elementi (es.: custodìa della cassa comune dalla nonna, viaggi in Spagna) e la determinazione della pena a titolo di continuazione come sproporzionata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. In particolare: il ricorso di Diana è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la mancata riconducibilità dei due sodalizi a una medesima determinazione criminosa (contiguità temporale, diversa composizione, natura distinta) e tale valutazione di merito non è censurabile in questa sede. Il ricorso di Muccillo è stato in parte dichiarato inammissibile per tardività dei motivi aggiunti; i rilievi sostanziali sulla prova indiziaria, sull'appartenenza all'associazione e sul diniego delle attenuanti sono stati ritenuti infondati in quanto i giudici di merito hanno espresso motivazione congrua e hanno considerato nel loro insieme tabulati, contatti telefonici, posizionamenti, viaggi e incontri. Il ricorso di Murolo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivatamente ricostruito il ruolo apicale/di impulso del prevenuto nel "gruppo degli spagnoli" e la produzione probatoria (intercettazioni ambientali, viaggi, detenzione fiduciaria della cassa comune) è stata giudicata idonea a provarne la responsabilità. Anche la critica sulla determinazione della pena a titolo di continuazione è stata respinta: la dosimetria è stata ritenuta congrua e nei limiti dell'art. 81 cod. pen. Conclusione pratica: tutti i ricorsi respinti/dichiarati inammissibili; condanna dei ricorrenti alle spese e a sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha valutato la continuazione tra reati secondo i criteri di contiguità temporale, omogeneità del programma criminoso e identità della determinazione criminosa; ha ritenuto che la dosimetria effettuata rientri nei limiti di legge (tetto previsto) e quindi non censurabile.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito della censura relativa alla determinazione della pena e alla necessità di corretta motivazione della Corte territoriale; la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della corte d'appello adeguata.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
Invocato dalla difesa in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha confermato che la valutazione indiziaria deve essere globale e sinergica e che i giudici di merito hanno compiuto tale valutazione (tabulati, contatti, positioning, intercettazioni).
art. 533 cod. proc. pen. (motivazione dell'impugnazione)
Richiamato dalla difesa; la Corte ha ritenuto che le censure siano state adeguatamente esaminate e motivate dal giudice d'appello e non sussistano vizi di motivazione critici di legittimità.
art. 416, comma 1, cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha confermato l'esistenza di un'associazione per delinquere stabile e indeterminata, desumendola da ripetute condotte seriali, dalla presenza di ruoli organizzativi, mezzi e programmazione continua, distinguendola dal mero concorso di persone.
art. 584, comma 4, cod. proc. pen. (termine per deposito motivi aggiunti)
La Corte ha dichiarato i motivi aggiunti di Muccillo tardivi e quindi inammissibili quando depositati oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza, salvo che non possano essere valutati come mera memoria.
art. 172, comma 5, cod. proc. pen. (computo dei termini)
Applicato per chiarire il computo dei termini relativi al deposito dei motivi: il "dies a quo" e il "dies ad quem" non si computano, con conseguente esclusione di atti depositati oltre il termine come motivi aggiunti.
art. 81, comma 1, cod. pen. (limite massimo della pena per continuazione)
La Corte ha verificato che la scelta dosimetrica operata dai giudici d'appello non ha superato il limite legale stabilito dall'art. 81 comma 1 e quindi è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La continuazione tra reati associativi posti in essere in contesti diversi si può riconoscere solo dopo un'analisi specifica della natura dei sodalizi: contiguità temporale, identità o sovrapponibilità del programma criminoso e composizione della compagine sono elementi decisivi; la mera affinità di "modello operativo" non è sufficiente.
- La prova indiziaria va valutata nel suo insieme e in sinergia: contatti telefonici, analisi dei tabulati con agganci di celle, viaggi e incontri documentati, e riscontri testimoniali/intercettazioni possono formare un quadro probatorio idoneo a sostenere l'addebito associativo se congruamente motivati.
- I motivi aggiunti depositati dopo il termine di legge (15 giorni prima dell'udienza, salvo diversa previsione) sono inammissibili; atti tardivi possono al più essere valorizzati come memorie difensive se rispettano i limiti procedurali.
- Per affermare il ruolo direttivo o apicale in un sodalizio è necessaria una prova specifica (intercettazioni, ruoli operativi, gestione di casse comuni, contatti con vertici): elementi fiduciari come la custodia di risorse da parte di terzi possono essere significativi se adeguatamente ricostruiti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità del programma criminoso e della vulnerabilità delle vittime; l'incensuratezza o la posizione marginale devono essere concretamente provate e adeguatamente differenziate rispetto ai coimputati per ottenere diversa valutazione.
- La determinazione della pena a titolo di continuazione è sottoposta al controllo di legittimità solo nei limiti di illogicità o violazione di legge; se la Corte territoriale spiega le ragioni della maggiorazione e resta entro il tetto di legge, la scelta dosimetrica è difficile da censurare in Cassazione.
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