Cassazione Penale, Sentenza n. 9249/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Silvio deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990 sostenendo che la droga fosse per uso personale (si richiamava la dichiarazione sull'uso abituale e la presenza di bustine non idonee al confezionamento) e censurava la dosimetria della pena per mancanza di argomentazione sui criteri adottati. Spada denunciava la mancata riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale, rilevando la sua scarsa convivenza nell'appartamento, l'assenza di elementi di confezionamento nella sua stanza e la dichiarazione di responsabilità esclusiva di De Silvio; inoltre contestava il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a De Silvio, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la destinazione esclusiva ad uso personale valorizzando elementi di fatto: quantitativi trovati in abitazione sufficienti per oltre seicento dosi, presenza di bustine analoghe e una consistente somma di denaro non giustificata; perciò la riconsiderazione in Cassazione non è ammessa in assenza di profili di arbitrarietà. Sulla dosimetria la Corte ha motivato tenendo conto della riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, del comportamento concreto del ricorrente e del suo profilo personale, nonché del riconoscimento della continuazione con precedente condanna (calcolo aumentativo effettuato correttamente ai sensi dell'art. 81 c.p.). Quanto a Spada, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di favoreggiamento: il suo comportamento (recupero e occultamento dell'hashish in una dependance) ha contribuito a rendere possibile la prosecuzione della detenzione, integrando quindi la condivisione della custodia e non una condotta volta a far cessare il reato; pertanto non sono configurabili le circostanze invocate e non è stato possibile rivedere la valutazione delle attenuanti in Cassazione. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa nell'aver proposto ricorsi inammissibili, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Il fatto è stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, quale ipotesi aggravata/di cessione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori indicassero destinazione alla cessione e non ad uso personale
d.P.R. 309/1990, art. 75
Richiamato nei motivi di ricorso (contestazione della distinzione tra uso personale e traffico); la Corte ha confermato la valutazione di merito che esclude l'uso personale
Codice penale, art. 81
Applicato nel calcolo dell'aumento per il riconoscimento della continuazione con altro reato, con conseguente computo incremento solo per il reato qui giudicato
Codice penale, art. 62-bis
Riferito in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha negato le attenuanti alla luce del precedente specifico e dello stato processuale della ricorrente
Codice penale, art. 133
Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha motivato la commisurazione applicando i criteri previsti e valorizzando la personalità e la recidiva
Massime di principio
- Per distinguere uso personale da destinazione alla cessione il giudice valuta il complesso degli elementi di fatto: quantità complessiva della sostanza, modalità e tipi di confezionamento, presenza di strumenti per il taglio/confezionamento, somme di denaro non compatibili con lo stato del soggetto e distribuzione tra veicolo e abitazione
- La mera dichiarazione di responsabilità esclusiva dell'altro convivente non esclude la responsabilità se emergono fatti concreti che dimostrano partecipazione o condivisione della custodia (es. recupero e occultamento attivo della sostanza)
- La fattispecie di favoreggiamento personale non è configurabile quando l'atto compiuto ha agevolato la prosecuzione di un reato permanente; per configurare il favoreggiamento serve che la condotta sia idonea a facilitare la cessazione o l'occultamento post factum non funzionale alla prosecuzione
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della gravità della pena sono inammissibili salvo profili di nullità o arbitrarietà nella motivazione
- Il riconoscimento di attenuanti generiche può essere escluso sulla base della personalità, di precedenti specifici o di misure in corso per delitti analoghi; tali valutazioni attengono al merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifesta arbitrarietà
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