Regolamento (UE) 2018/631
Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce cinque laboratori di riferimento dell’Unione europea per categorie specifiche di organismi nocivi per le piante. La finalità è rafforzare la qualità, l’uniformità e l’affidabilità dei metodi di analisi, prova e diagnosi utilizzati dai laboratori ufficiali nazionali. Il testo si limita a creare tali laboratori e a definire l’ambito delle categorie coperte, senza disciplinare nel dettaglio funzioni operative o finanziarie.
Istituzione di laboratori di riferimento dell’Unione europea per specifiche categorie di organismi nocivi per le piante.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori di riferimento dell’Unione europea istituiti per supportare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel settore della sanità delle piante, con riferimento agli organismi nocivi da quarantena di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e agli organismi nocivi non ancora elencati come rilevanti per l’Unione ma potenzialmente inseribili nell’elenco ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L’ambito materiale riguarda la classificazione degli organismi nocivi richiamata dalla direttiva 2000/29/CE e comprende insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, virus, viroidi e fitoplasmi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Istituzione di laboratori di riferimento dell’Unione europea per gli organismi nocivi per le piante
Il regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione integra il regolamento (UE) 2017/625 nel settore della sanità delle piante, istituendo una rete di laboratori di riferimento dell’Unione europea dedicata a specifiche categorie di organismi nocivi. Il contesto normativo è quello dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali finalizzate a garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia fitosanitaria.
Finalità del provvedimento
Nei considerando la Commissione evidenzia che l’efficacia dei controlli ufficiali dipende dalla qualità, uniformità e affidabilità dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. Si sottolinea inoltre la necessità che tali metodi siano costantemente aggiornati e, se del caso, migliorati per garantire dati attendibili e comparabili.
Razionale dell’istituzione dei laboratori di riferimento dell’UE
La Commissione richiama l’esperienza derivante da precedenti infestazioni e osserva che i laboratori ufficiali nazionali beneficerebbero di coordinamento e assistenza per promuovere pratiche uniformi nello sviluppo e nell’utilizzo dei metodi di analisi, prova e diagnosi, nonché nell’interpretazione dei risultati. Da ciò discende l’esigenza di laboratori di riferimento dell’Unione europea incaricati di contribuire al miglioramento e all’armonizzazione delle metodologie, allo sviluppo di metodi convalidati e al supporto coordinato ai laboratori ufficiali.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e anche gli organismi nocivi non ancora inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, ma che possono soddisfare le condizioni per tale inserimento ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L’impostazione segue la classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE e distingue cinque categorie tecniche: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, virus, viroidi e fitoplasmi.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 istituisce, per ciascuna delle categorie indicate, un laboratorio di riferimento dell’Unione europea: uno per insetti e acari, uno per nematodi, uno per batteri, uno per funghi e oomiceti e uno per virus, viroidi e fitoplasmi. Il testo non disciplina ulteriori aspetti operativi, quali procedure di designazione, compiti dettagliati, risorse o finanziamento, limitandosi alla creazione dell’assetto istituzionale di riferimento.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea
L’articolo 1 istituisce laboratori di riferimento dell’Unione europea per gli organismi nocivi da quarantena di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per gli organismi nocivi non inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma suscettibili di soddisfare le condizioni per l’inserimento nell’elenco ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Categorie di organismi nocivi coperte
I laboratori sono istituiti, secondo la classificazione richiamata dalla direttiva 2000/29/CE, per cinque categorie: insetti e acari; nematodi; batteri; funghi e oomiceti; virus, viroidi e fitoplasmi.
Finalità tecnico-scientifica del sistema di riferimento
Dai considerando emerge che i laboratori di riferimento sono destinati a contribuire al miglioramento e all’armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi, allo sviluppo di metodi convalidati e all’assistenza coordinata ai laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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