Cassazione Penale, Sentenza n. 42286/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. relativo alla richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (disposta con ordinanza del 21/11/2023) con una misura meno afflittiva. Il difensore deduceva violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, c.p.p. richiamando la natura di extrema ratio della custodia cautelare e lamentando che il Tribunale non aveva considerato elementi oggettivi idonei a escludere il pericolo di recidiva: il domicilio proposto per l'esecuzione degli arresti domiciliari presso i genitori a Prevalle (BS), la scarsa contiguità territoriale rispetto alle attività criminose svolte a Torino, e il ruolo marginale del ricorrente come "galoppino" (prevalente compito di distribuzione delle dosi), nonché la rilevanza dei precedenti penali nella valutazione del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo genericamente volto a questioni di fatto. Ha confermato che il Tribunale di Torino ha motivato il rigetto dell'appello richiamando la connotazione professionale della condotta (quattro episodi di detenzione e cessione di cocaina per quantitativi rilevanti: 400, 160, 200 e 80 grammi tra giugno e settembre 2023), l'inefficacia delle precedenti sentenze di condanna e l'assenza di un contegno processuale positivo. Il Tribunale ha altresì ritenuto inidoneo il domicilio indicato a fronteggiare il pericolo cautelare in assenza di indici di affidabilità del ricorrente e ha considerato il fatto che il ricorrente aveva collaborato con altro coindagato per gli arresti domiciliari. Di conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello per i provvedimenti cautelari; qui il Tribunale ha esaminato e rigettato l'appello ai sensi di tale norma e la sua decisione è stata ritenuta oggetto di valutazione soprattutto fattuale.
art. 284 cod. proc. pen.
Principio della necessità e della proporzionalità delle misure cautelari; il ricorrente invocava la natura di extrema ratio della custodia in carcere, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la misura in relazione ai gravi elementi fattuali.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di misure cautelari meno afflittive; la censura sostiene che non siano stati valutati elementi che avrebbero permesso la sostituzione, mentre il Tribunale ha ritenuto invece sussistente il pericolo cautelare.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. dalla L. 18/12/2020
Norma processuale organizzativa che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui il procedimento è stato deciso in forma scritta in assenza di istanza di discussione orale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti conseguenti alla declaratoria.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione contro un provvedimento cautelare è spesso inammissibile se si presenta come contestazione di merito/fatto; bisogna proporre questioni giuridiche precise e non apenas rilevare fatti in modo generico.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con una misura più lieve occorre produrre elementi oggettivi e probatori idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di recidiva: domicilio effettivo e verificabile, solide garanzie di affidabilità, legami familiari e lavorativi, e l'assenza di una condotta criminosa di tipo professionale.
- Quantitativi rilevanti di stupefacente, ripetizione degli episodi e profili di organizzazione/professionalizzazione dell'attività illecita rafforzano la valutazione del pericolo e rendono più difficile la sostituzione della misura cautelare.
- Precedenti penali e comportamento processuale sfavorevole (mancanza di collaborazione con l'autorità giudiziaria, condotte reiterate) sono elementi che il giudice cautelare e il Tribunale possono ritenere influenti nella conferma della custodia.
- Nelle impugnazioni cautelari è utile documentare concretamente la proponibilità di misure alternative (es. arresti domiciliari con controlli, obblighi di firma, strumenti tecnologici) e dimostrare con prove la loro efficacia pratica ad arginare il pericolo cautelare.
- Il tempo già trascorso in custodia cautelare non sempre e automaticamente giustifica la sostituzione della misura; la sua incidenza va valutata nel quadro complessivo del pericolo e della gravità degli elementi a carico.
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