Cassazione Penale, Ordinanza n. 32318/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere presentato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una dichiarazione sostitutiva contenente l'indicazione di un reddito familiare pari a euro 1.061,73, anziché pari a euro 14.610,23, come accertato dalla Guardia di finanza. La falsità aveva consentito l'ammissione al beneficio, circostanza contestata come aggravante. Le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sull'aggravante e l'imputato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Il ricorso per cassazione deduceva: la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo l'affidamento sull'attestazione ISEE; la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; l'inosservanza della legge penale in materia di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'elemento soggettivo, affermando che l'ISEE non è utilizzabile per determinare i requisiti di accesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 considera anche redditi esenti o soggetti a tassazione separata. Il dolo è stato correttamente desunto dalla notevole divergenza tra il reddito dichiarato e quello effettivo, dall'omessa indicazione di redditi da lavoro e della proprietà immobiliare, elementi ritenuti conosciuti e deliberatamente taciuti. L'errore sulla nozione di reddito rilevante è stato giudicato inescusabile. È stata inoltre ritenuta corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'elevata intensità del dolo e dell'entità dello scostamento dal vero. La censura sulla prescrizione è stata respinta perché al termine doveva aggiungersi la sospensione di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159 c.p., applicabile al fatto commesso il 12 marzo 2018. Dalla declaratoria di inammissibilità sono derivate la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
per avere reso una falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La norma incrimina le falsità e le omissioni nella dichiarazione rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità a determinare l'ammissione, che costituisce circostanza aggravante.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata
Per il patrocinio a spese dello Stato devono essere considerati tutti i redditi rilevanti secondo la disposizione, non il solo indicatore ISEE; l'errore sulla nozione di reddito prevista dalla norma è inescusabile.
art. 1 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
esclude espressamente le prestazioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia
L'esclusione delle prestazioni assicurate in sede giudiziaria impedisce di utilizzare l'ISEE come parametro sostitutivo per la dichiarazione richiesta ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto
La non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la tenuità deve essere valutata complessivamente considerando modalità della condotta, grado della colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 133, comma 1, c.p.
modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
I criteri di valutazione della gravità del reato rilevano anche nel giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa.
art. 159 c.p.
sospensione di 1 anno e 6 mesi
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dall'art. 1 della legge n. 103/2017.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, salvo l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 1 legge n. 103/2017
testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103/2017
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicata dalla Corte al fatto commesso il 12 marzo 2018.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è quello determinato dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e comprende, oltre al reddito imponibile, anche redditi esenti o soggetti a tassazione separata; l'indicatore ISEE non può sostituire tale parametro.
- L'omessa indicazione di redditi non rilevanti ai fini ISEE, ma rilevanti secondo l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, può integrare il reato previsto dall'art. 95 del medesimo decreto.
- Nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, il dolo può essere desunto dalla significativa divergenza tra il reddito dichiarato e quello effettivo e dall'omessa indicazione di componenti reddituali o patrimoniali conosciute dall'interessato; il mero utilizzo di dati ISEE non dimostra di per sé la natura colposa della dichiarazione.
- L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato è inescusabile quando la disciplina pertinente è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la rilevante falsità della dichiarazione e l'elevata intensità del dolo possono escludere la tenuità anche in presenza di un danno patrimoniale contenuto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione è consentita quando le censure mirano a ottenere una rivalutazione del merito già adeguatamente esaminato dai giudici di merito.
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 si applica al calcolo del termine prescrizionale.
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