Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16088/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale per l’assunzione di 97 operatori dei vigili del fuoco, adottata dopo il giudizio medico di non idoneità per una percentuale di massa grassa del 32,7%, nonché la clausola del bando che applicava ai candidati i requisiti fisici previsti per il personale operativo anziché quelli specifici per il ruolo degli operatori; con motivi aggiunti, decreto di nomina con decorrenza giuridica dall’8 aprile 2026 anziché dal 30 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità del 21 novembre 2025 e il decreto di esclusione del 2 dicembre 2025 dalla procedura bandita il 23 settembre 2025 per 97 posti di operatore, contestando anche l’art. 8 del bando, che richiamava i requisiti dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019, previsti per i ruoli operativi, invece di quelli dell’art. 2, specificamente destinati ai ruoli tecnico-professionali. Con il primo motivo ha dedotto falsa applicazione dell’art. 1 e violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, sostenendo che i requisiti di composizione corporea propri del personale operativo erano inconferenti ed eccessivi rispetto alle mansioni ordinarie d’ufficio degli operatori. Ha inoltre denunciato difetto d’istruttoria, travisamento, carenza motivazionale, illogicità e sproporzione. Con il secondo motivo ha contestato l’attendibilità della misurazione del 21 novembre 2025, che aveva rilevato massa grassa al 32,7%, richiamando un esame impedenzometrico eseguito il 25 novembre presso una struttura accreditata con il SSN, con risultato del 23%, e lamentando l’assenza di prova della taratura, omologazione e corretto uso dell’apparecchiatura. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione della clausola del bando e ha difeso l’applicazione uniforme dei requisiti, anche in ragione dell’eventuale impiego degli operatori in emergenza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la decorrenza giuridica della nomina fissata all’8 aprile 2026, chiedendone la retrodatazione al 30 dicembre 2025.

La decisione

L’eccezione ministeriale di irricevibilità è respinta: la clausola del bando non era immediatamente ostativa alla partecipazione e la lesione si è concretizzata solo con il giudizio individuale di inidoneità. Il ricorso principale è accolto. Il TAR, in continuità con la propria sentenza n. 12923/2026 e con il precedente orientamento, ritiene illegittimo applicare al ruolo degli operatori i requisiti dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019, anziché la disciplina speciale dell’art. 2: i requisiti concorsuali devono essere proporzionati al profilo e alle mansioni, e gli operatori svolgono attività ordinaria d’ufficio, diversa dalle funzioni operative di soccorso. Non giustifica la scelta l’esigenza di uniformità con candidati di procedure dirette ai ruoli operativi, poiché si tratta di situazioni non omogenee. Poiché l’esclusione è stata adottata in applicazione della clausola illegittima, il TAR annulla il provvedimento impugnato nei termini della motivazione. Non decide autonomamente la censura sull’attendibilità della misurazione, risultando decisivo il vizio relativo ai requisiti applicati. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha rinunciato a coltivarli dopo che l’amministrazione ha assicurato che, in caso di esito favorevole del giudizio, avrebbe riconosciuto la decorrenza giuridica dal 30 dicembre 2025. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Nel caso di specie, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    I requisiti dell’art. 1, previsti per i ruoli operativi, non possono essere estesi agli operatori quando la disciplina speciale per il loro ruolo individua requisiti diversi, coerenti con le mansioni svolte.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Nel caso di specie, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    La disciplina specifica dell’art. 2 regola l’accesso al ruolo degli operatori in coerenza con il relativo profilo professionale e non impone i parametri più stringenti stabiliti per i ruoli operativi.

  • art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    Questo T.a.r. ha, pertanto, rilevato la medesima causa di illegittimità nel decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025, ribadendo ‒ ancora una volta ‒ che «La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).»

    La disposizione non autorizza a derogare alla disciplina dei requisiti prevista per l’accesso al ruolo degli operatori; i requisiti vanno individuati in rapporto al profilo professionale e alle mansioni effettive.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

    I requisiti concorsuali devono essere proporzionati allo specifico profilo professionale e alle mansioni cui il lavoratore sarà adibito.

  • art. 30 marzo 2001, n. 165

    La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

    I requisiti di accesso devono essere commisurati alle mansioni del profilo da reclutare, secondo il principio di proporzionalità.

Massime di principio

  • I requisiti di partecipazione a un concorso pubblico devono essere proporzionati allo specifico profilo professionale e alle mansioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere; requisiti fisici previsti per funzioni operative non possono essere automaticamente estesi a un ruolo tecnico-professionale con mansioni ordinarie d’ufficio, quando la disciplina applicabile prevede requisiti specifici.
  • Una clausola concorsuale che applica requisiti di idoneità propri di un ruolo diverso è illegittima quando non è giustificata dalle mansioni del profilo bandito e contrasta con la disciplina speciale dettata per quel profilo.
  • La disparità di trattamento può essere valutata solo tra situazioni omogenee; non è sufficiente invocare l’uniformità di trattamento quando i candidati aspirano a ruoli con funzioni e profili d’impiego differenti.
  • La clausola di un bando che non impedisce immediatamente la partecipazione non deve essere impugnata prima che si produca una lesione concreta; il termine decorre dal successivo atto applicativo lesivo, quale il giudizio individuale di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.