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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sull'assunto che la ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno stagionale non fosse sufficiente per ottenere la conversione e che fosse necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno stagionale rilasciato e in corso di validità al momento della domanda. Nel corso della fase cautelare il TAR aveva rilevato l'esistenza di profili non univoci, poiché la domanda di permesso stagionale era stata presentata alla Questura di Pisa già nel settembre 2022, ma risultava ancora sospesa e non era stato chiarito se il titolo fosse stato negato, archiviato, mai rilasciato o se fosse decorso il termine massimo di soggiorno. La Prefettura di Brescia ha successivamente comunicato l'intenzione di revocare il diniego, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di conversione deve essere valutata se presentata entro la prima data utile prevista dal decreto flussi, e di trasferire l'istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Pisa, competente in ragione della residenza. Tuttavia, non ha fornito ulteriori indicazioni né depositato la dichiarata revoca. Il ricorrente ha depositato tardivamente il permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalla Questura di Pisa, senza svolgere ulteriore attività difensiva sostanziale né dichiarare la permanenza dell'interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dalla Prefettura di Brescia e dalla parte ricorrente circa l'effettiva revoca del provvedimento impugnato. Ha ordinato alla Prefettura di comunicare se il diniego sia stato revocato e, in caso positivo, di depositare il relativo atto. Ha inoltre onerato il ricorrente di dichiarare, entro il 31 marzo 2026, la permanenza dell'interesse al ricorso, avvertendo che l'inerzia potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 aprile 2026. Il TAR richiama il principio secondo cui, quando la parte, dopo essere stata invitata con ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, rimane inerte, tale comportamento può consentire di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno stagionale non è sufficiente a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno diverso da quello cui la ricevuta si riferisce

    Il TAR aveva ritenuto non sostenibile, allo stato degli atti, che la ricevuta della domanda di permesso stagionale fosse sufficiente per ottenere la conversione in un permesso per lavoro subordinato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, dopo l'invito giudiziale a dichiarare la permanenza dell'interesse al ricorso, può essere valutata come elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse, a seguito di specifico ordine del giudice, può concorrere a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione dichiara l'intenzione di revocare il provvedimento impugnato ma non deposita l'atto di revoca né fornisce conferma dell'avvenuta adozione, il giudice non può ritenere definita la controversia per sopravvenuta carenza di interesse senza ulteriori verifiche.
  • Se il giudice ordina alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse al ricorso e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
  • La dichiarata intenzione dell'amministrazione di riesaminare o revocare l'atto impugnato non sostituisce l'effettiva adozione e produzione in giudizio del provvedimento di autotutela.
  • Nelle controversie sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale, la questione relativa alla sufficienza della ricevuta della domanda di rilascio del titolo stagionale rispetto alla richiesta di conversione deve essere valutata alla luce della concreta situazione del procedimento di rilascio e dell'eventuale esistenza di un titolo valido.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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