Sentenza n. 389/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Vittuone, Settore Pianificazione e Governo del Territorio, Prot. -OMISSIS-del 10.5.2023, in pari data trasmesso a mezzo PEC, avente ad oggetto “Intervento edilizio in Comune di Vittuone, -OMISSIS- – D.I.A. n. -OMISSIS- del 28.07.2015” (doc. 2, essendo il doc. 1 il foliario); - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi: - il provvedimento del Comune di Vittuone, Settore Tecnico, Prot. -OMISSIS-del 31.8.2017, allegato al suddetto provvedimento del 10.5.2023 (cfr. sub doc. 2); - il provvedimento del Comune di Vittuone, Settore Tecnico, Prot. -OMISSIS-del 28.6.2021, conosciuto dal ricorrente in data 22.3.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 3). per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/8/2023: - del provvedimento del Comune di Vittuone, Settore Pianificazione e Governo del Territorio, Prot. -OMISSIS-del 21.7.2023, in pari data trasmesso a mezzo PEC, avente ad oggetto “Intervento edilizio in Comune di Vittuone, -OMISSIS- – D.I.A. n. -OMISSIS- del 28.07.2015” (doc. 2 a corredo del presente atto di motivi aggiunti, essendo il doc. 1 il foliario); - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\7\2024: - del provvedimento del Comune di Vittuone, Settore Pianificazione e Governo del Territorio, Prot. -OMISSIS- del 17.5.2024, in pari data trasmesso a mezzo PEC, avente ad oggetto “Intervento edilizio in Comune di Vittuone, -OMISSIS- – D.I.A. n. -OMISSIS- del 28.07.2015 e S.C.I.A. n. -OMISSIS- del 18.03.2024” (doc. 2 a corredo del presente atto di motivi aggiunti, essendo il doc. 1 il foliario); - della comunicazione e-mail del Comune di Vittuone, Settore Pianificazione e Governo del Territorio, in data 15.5.2024 (doc. 3); di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso l’art. 42 NTA Piano delle Regole del PGT di Vittuone (doc. 4); per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21\2\2025: - del provvedimento del Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio del Comune di Vittuone, Arch. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- del 17.12.2024, in pari data trasmesso a mezzo PEC, avente ad oggetto “Intervento edilizio in Comune di Vittuone, -OMISSIS- – D.I.A. n. -OMISSIS- del 28.07.2015 e S.C.I.A. n. -OMISSIS- del 18.03.2024” (doc. 2, essendo il doc. 1 il foliario); - di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione del Sindaco di Vittuone, Laura Bonfadini, in data 17.12.2024 (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali che hanno confermato la persistente efficacia di una DIA del 2015, le proroghe del titolo e l'ammissibilità di una SCIA del 2024 presentata in variante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario confinante di un immobile sottoposto a vincolo culturale e titolare di un'attività di organizzazione di matrimoni ed eventi, ha impugnato il provvedimento comunale del 10 maggio 2023 che aveva respinto il suo esposto sulla ritenuta decadenza della DIA presentata nel 2015 per la costruzione di due palazzine residenziali, con autorimesse e recinzione. Ha dedotto, in particolare, l'intervenuta decadenza del titolo per mancato avvio effettivo dei lavori entro il termine previsto, l'illegittimità delle proroghe disposte dal Comune nel 2021 e ulteriori profili relativi all'impatto dell'intervento, alla violazione delle distanze tra pareti finestrate e alla non conformità dei lavori al progetto assentito. Con i motivi aggiunti ha impugnato ulteriori provvedimenti comunali del 2023 e del 2024, nonché gli atti relativi alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2024 quale variante alla DIA originaria, sostenendo che una variante non potesse legittimamente fondarsi su un titolo ormai decaduto. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, richiamando il principio secondo cui la mera vicinitas non è sufficiente e occorre dimostrare uno specifico pregiudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo sussistenti sia la vicinitas, poiché l'immobile del ricorrente confina direttamente con l'area d'intervento, sia uno specifico pregiudizio concretamente prospettato: possibile incidenza negativa sull'attività di eventi svolta nella villa e nel parco, impatto paesistico e violazione delle distanze legali. Nel merito ha accolto il motivo principale. La DIA del 2015 qualificava l'intervento come nuova costruzione; il termine di efficacia e decadenza previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 è stato ritenuto applicabile anche alla DIA. La mera comunicazione dell'impresa circa l'inizio dei lavori nell'aprile 2018 non è stata considerata sufficiente, in mancanza di prova di un serio intento costruttivo e di un'effettiva concentrazione di uomini e mezzi sul cantiere. Dalla documentazione fotografica e dagli esposti è risultato che i lavori effettivi erano iniziati soltanto nel 2023, sicché la DIA era decaduta dal giugno 2018. Le proroghe comunali del 2021 erano pertanto prive di effetto perché riferite a un titolo già inefficace. Il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento integrale degli atti impugnati; le ulteriori censure sono state assorbite. L'annullamento è stato esteso anche agli atti relativi alla SCIA del 2024 in variante, poiché la decadenza del titolo originario si riflette sui titoli successivi dipendenti da esso. Il Comune dovrà inoltre conformarsi alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 2024. Il Comune e la società controinteressata sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti della Soprintendenza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
La disciplina sull'efficacia temporale e sulla decadenza dei titoli edilizi, compreso il requisito dell'effettivo inizio dei lavori, è applicabile anche alla DIA; l'inizio deve consistere in un'attività costruttiva seria, concreta e non meramente simbolica.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2024, qualificata come variante alla DIA originaria, non può consolidare o rendere efficace un titolo edilizio originario ormai decaduto.
art. 9 d.m. 1444/1968
La violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate è stata indicata dal ricorrente quale possibile specifico pregiudizio, concorrendo alla verifica dell'interesse a ricorrere.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Le categorie degli interventi edilizi sono quelle tipizzate dal Testo unico; il concetto di 'ricomposizione architettonica', non previsto dalla norma, non consente di superare la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione.
art. 27 l.r. Lombardia 12/2005
La qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, espressamente operata nella DIA con riferimento alla disciplina regionale, rileva ai fini dell'individuazione del regime edilizio applicabile.
art. 52 d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio, la vicinitas deve essere accompagnata dalla prospettazione di uno specifico pregiudizio concreto, quale l'incidenza sull'attività economica esercitata nell'immobile confinante, l'impatto paesaggistico o la violazione delle distanze edilizie; non è sufficiente il mero rapporto di prossimità.
- La disciplina dell'efficacia temporale e della decadenza prevista dall'art. 15 del d.P.R. 380/2001 si applica anche alla DIA.
- L'inizio dei lavori idoneo a impedire la decadenza del titolo edilizio richiede un serio intento costruttivo, manifestato dalla concreta concentrazione sul cantiere di uomini e mezzi e da un'attività edilizia effettiva; il semplice approntamento del cantiere o una comunicazione formale dell'impresa non sono sufficienti se non comprovati da attività costruttive reali.
- Le proroghe adottate dall'amministrazione dopo la scadenza del titolo edilizio sono inefficaci, poiché non possono incidere su un titolo già decaduto.
- La decadenza del titolo edilizio originario si estende ai titoli successivi presentati in variante quando questi dipendono dal titolo ormai inefficace e non possono autonomamente fondare la prosecuzione dell'intervento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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