Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un ricorso straordinario per errore di fatto proposto da un imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile, per rinuncia, l'istanza di rimessione da lui presentata. Prima della decisione sul ricorso straordinario, l'interessato ha poi trasmesso personalmente un atto di revoca del ricorso ex art. 99, comma 2, c.p.p., sostenendo che tale revoca, intervenuta prima del provvedimento del giudice, avrebbe caducato gli effetti dell'impugnazione straordinaria già proposta dal difensore. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; in via ulteriore, la Corte ha osservato che l'art. 99 c.p.p. non era conferente, poiché il difensore aveva agito come procuratore speciale dell'imputato, e che comunque la volontà di non proseguire doveva essere trattata come rinuncia all'impugnazione. Da ciò la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non sia esperibile contro decisioni della Corte di cassazione rese ante iudicatum e che, in ogni caso, non formino giudicato di condanna né contribuiscano alla sua stabilizzazione, come le decisioni in materia di rimessione del processo. Ha inoltre rilevato che la revoca personale dell'atto del difensore non poteva trovare fondamento nell'art. 99 c.p.p., perché il difensore aveva agito quale procuratore speciale; la volontà dell'interessato di non procedere è stata comunque letta come rinuncia all'impugnazione. Il procedimento è stato definito senza formalità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo contro decisioni della Cassazione che incidono su un giudicato di condanna già formato; non è proponibile avverso provvedimenti ante iudicatum o non idonei a stabilizzare il giudicato.
La disposizione non è pertinente quando l'atto impugnatorio è stato compiuto dal difensore quale procuratore speciale dell'imputato, e non come mero patrocinatore autonomamente revocabile.
La volontà inequivoca di non proseguire nella trattazione è equiparabile, per quanto rileva, a una rinuncia all'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. presuppone che la decisione impugnata sia riferita a un giudicato di condanna già formatosi; il rimedio non è utilizzabile contro provvedimenti della Cassazione emessi in fase antecedente al giudicato.
- Le decisioni della Corte di cassazione che non definiscono il giudizio di merito né stabilizzano un giudicato di condanna non sono attaccabili con ricorso straordinario per errore di fatto.
- Quando il difensore agisce in forza di procura speciale conferita dall'imputato, egli opera come alter ego del titolare del diritto e non come semplice patrocinatore; pertanto, le regole sulla revoca dell'atto del difensore non sono automaticamente applicabili.
- La dichiarazione inequivoca dell'interessato di non voler proseguire nella trattazione del ricorso può essere valorizzata come rinuncia all'impugnazione, con conseguente esaurimento del potere di impugnare.
- Il potere di impugnazione ha carattere unitario e non frazionabile: una volta esercitato o rinunciato nei termini rilevanti, non può essere rimesso in discussione in modo da creare un'incertezza protratta sugli atti già compiuti dal procuratore speciale.
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