Cassazione Civile, Ordinanza n. 33700/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, dipendente ENEL, aveva percepito nel 1999 un incentivo volontario all'esodo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 1998, subendo su tale somma ritenute IRPEF per euro 8.021,55. Egli aveva chiesto il rimborso sostenendo che, alla luce di una successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale favorevole, su quella somma dovesse applicarsi un regime agevolativo più vantaggioso. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il termine per chiedere il rimborso non dovesse decorrere dalla ritenuta ma dalla modifica normativa più favorevole. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata fatto decorrere il diritto al rimborso dal momento della sopravvenienza normativa o della pronuncia della Corte di giustizia, invece che dalla data della ritenuta/versamento. La parte contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di rimborso di imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e decorre, per le somme assoggettate a ritenuta alla fonte, dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Tale termine vale anche quando l'indebito dipenda da successiva evoluzione giurisprudenziale o da pronunce della Corte di giustizia, non potendo il rimborso essere qualificato come indebito oggettivo di diritto comune, salvo l'ipotesi di espunzione integrale della fattispecie impositiva dall'ordinamento. Nel caso concreto, l'istanza di rimborso era stata presentata il 16 febbraio 2010 per ritenute operate nel febbraio 1999, dunque ben oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
"data del versamento"; "la ritenuta è stata operata"; termine di 48 mesi
Ha portata generale per ogni ipotesi di indebito tributario e, per le ritenute alla fonte, il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla successiva modifica normativa o dalla pronuncia giurisprudenziale favorevole.
art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine ordinario previsto da questa norma è applicabile solo alle ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, non alle ritenute alla fonte effettuate dal datore di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale commessa dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica in via generale a tutte le ipotesi di rimborso di tributi indebitamente versati, sia per errori sul versamento sia per errori sull'an o sul quantum dell'obbligazione tributaria.
- Quando il tributo è stato assolto mediante ritenuta alla fonte, il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data della ritenuta e non dal momento in cui interviene una successiva pronuncia giurisprudenziale o una modifica normativa più favorevole.
- La sopravvenuta interpretazione favorevole del diritto dell'Unione o una declaratoria di contrasto con esso non elidono la decadenza già maturata, poiché i rapporti esauriti restano tali in presenza di cause di decadenza o prescrizione, a tutela della certezza del diritto.
- Il rimborso può essere qualificato come indebito oggettivo di diritto comune solo quando venga meno l'intera fattispecie impositiva per espunzione della norma dall'ordinamento; non basta che muti, in senso favorevole al contribuente, il regime agevolativo applicabile.
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