Cassazione Penale, Sentenza n. 40741/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Abbruzzese ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione (parziale carenza, contraddittorietà e manifesto illogicità) circa l'adeguatezza attuale della misura carceraria, sostenendo che le risultanze investigative dimostravano il carattere occasionale dell'estorsione e l'assenza di collegamenti con associazioni mafiose; inoltre si era proposto un domicilio diverso dal luogo del reato e il controllo elettronico sarebbe stato idoneo a evitare esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, trattandosi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., superabile solo con elementi specifici e concreti (es. rescissione di legami, indicatori obiettivi). Il Tribunale aveva valutato la gravità della condotta, la brevità del tempo di carcerazione come dato neutro rispetto alla pena astratta, e l'inidoneità del solo arresto domiciliare con braccialetto a prevenire la reiterazione o i contatti con l'ambiente criminale. La difesa non ha apportato elementi nuovi rispetto a quelli già disattesi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello al giudice per il riesame contro i provvedimenti cautelari; qui utilizzato per l'impugnazione del rigetto della sostituzione della misura cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati collegati alla criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto che tale presunzione prevale e può essere superata solo con elementi specifici e concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze di prevenzione
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere motivazionale del giudice nel valutare l'adeguatezza della misura; la sentenza osserva che l'onere è assolto se il giudice evidenzia la mancanza di elementi che attenuino le esigenze cautelari
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola i dispositivi di controllo elettronico; menzionato come misura proposta dalla difesa (braccialetto elettronico), la Corte ha ritenuto che il presidio elettronico da solo non sia sufficiente a scongiurare la reiterazione nel caso concreto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Causa di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato
art. 610, commi 1 e 5 e art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio scritto e sulla trattazione orale; indicate per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di oralità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione; applicata dalla Corte
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norme sulle comunicazioni da inviare al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisioni che non dispongono la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Per reati aggravati dal metodo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che prevale rispetto alla norma generale: per superarla occorrono elementi nuovi, specifici e concreti che dimostrino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze di prevenzione.
- La mera proposizione degli stessi argomenti già valutati dal giudice di merito o dal riesame non è sufficiente in Cassazione: il ricorso deve evidenziare un vizio motivazionale specifico e non riproporre pedissequamente le medesime deduzioni.
- Il ricorso all'arresto domiciliare con dispositivo elettronico non è automaticamente idoneo a sostituire la custodia in carcere quando esista il rischio di reiterazione o di contatti con l'ambiente criminale; il presidio elettronico garantisce il controllo della presenza in casa ma non elimina di per sé i pericoli esterni.
- Nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare il tempo già trascorso in custodia non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari, specie se il periodo è breve rispetto alla pena astrattamente irrogabile.
- A fini pratici, la difesa deve fornire elementi concreti e documentati (es. indicatori di dissociazione, modifiche strutturali di rapporti, prove di impossibilità dei contatti criminogeni) per sperare di vincere la presunzione e ottenere la sostituzione della misura.
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