Ordinanza n. 111/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo con cui gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla documentazione risultava che un’impresa edile aveva ottenuto dal competente Sportello unico per l’immigrazione il nulla osta all’assunzione del ricorrente, cittadino tunisino, cui era stato successivamente rilasciato il visto di ingresso. Il diniego era motivato dalla mancata osservanza dell’iter amministrativo, in particolare dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione, dalla mancata presentazione alla convocazione del 2 dicembre 2025 e dalla mancata acquisizione delle impronte digitali. Il provvedimento richiamava inoltre la revoca del nulla osta disposta dallo Sportello unico per l’immigrazione il 10 ottobre 2024, non risultata impugnata. Il ricorrente ha fondato il ricorso su una ricostruzione di ulteriori vicende, ritenute dal giudice di incerta pertinenza rispetto all’oggetto del giudizio e solo in minima parte documentate.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto il diniego palesemente legittimo alla luce della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, della mancata presentazione alla convocazione per l’acquisizione delle impronte e, soprattutto, della revoca del nulla osta, non impugnata e non contestata nei suoi presupposti dal ricorrente. Le vicende ulteriori dedotte non erano sufficientemente pertinenti né comprovate e non giustificavano, allo stato, né la sospensione dell’atto né lo svolgimento di attività istruttoria, il cui oggetto non risultava chiaramente definito. Il giudice ha precisato che tali circostanze potranno eventualmente essere valutate dall’Amministrazione nell’ambito di un futuro riesame e che la parte può richiedere l’accesso ai documenti utili. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il competente Sportello unico per l’immigrazione, unitamente alla mancata presentazione alla convocazione per gli adempimenti necessari all’acquisizione delle impronte, può legittimare il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando tali circostanze risultino dagli atti.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisce un elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, ove il relativo provvedimento non sia stato impugnato e i suoi presupposti non siano specificamente contestati.
- La tutela cautelare deve essere negata quando gli elementi documentali disponibili evidenziano la legittimità dell’atto impugnato e le allegazioni del ricorrente consistono in una ricostruzione di fatti incerti, scarsamente pertinenti o non adeguatamente comprovati.
- Il giudice amministrativo non è tenuto a disporre istruttoria quando l’oggetto degli accertamenti richiesti non sia chiaramente individuato; la parte può invece utilizzare gli strumenti di accesso ai documenti per acquisire gli atti utili a un’eventuale successiva iniziativa o a un riesame amministrativo.
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