Sentenza del 29/07/2016 n. 15836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano la rideterminazione del reddito di partecipazione effettuata dall'Agenzia sulla base dell'accertamento, ormai definitivo, emesso nei confronti della società. Deducevano, da un lato, l'omessa motivazione sulla concreta quantificazione del reddito loro imputato e, dall'altro, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che gli avvisi indicassero soltanto l'aliquota minima e massima, senza specificare quella concretamente applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non indicava adeguatamente il fatto controverso e decisivo, ritenendo comunque che la questione fosse stata implicitamente respinta dalla sentenza d'appello in ragione del giudicato formatosi sull'accertamento societario. Il terzo motivo, relativo alla mancata indicazione dell'aliquota concretamente applicata, è stato invece accolto e ha assorbito il secondo. La Corte ha ribadito che l'avviso di accertamento deve indicare l'aliquota effettivamente applicata a ciascun imponibile; la mera indicazione delle aliquote minima e massima può determinare la nullità dell'atto quando costringe il contribuente a ricostruire autonomamente scaglioni e aliquote. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L'avviso di accertamento deve contenere indicazioni precise e chiare, tra cui l'aliquota applicata agli importi imponibili; la violazione determina la nullità dell'atto ai sensi del comma 3.
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere direttamente come sia stato calcolato il debito d'imposta, senza dover ricostruire autonomamente le aliquote applicabili o ricorrere necessariamente a un esperto. L'indicazione soltanto dell'aliquota minima e massima non è sufficiente quando non consente di individuare l'aliquota concretamente utilizzata.
Codice di procedura civile, art. 360
Il ricorso per cassazione deve indicare il fatto controverso e decisivo rispetto al quale si denuncia l'omessa motivazione.
La censura di omessa motivazione è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione il fatto decisivo non esaminato e le ragioni della sua rilevanza.
Giudicato sull'accertamento del maggior reddito societario
Quando l'accertamento del maggior reddito della società diventa definitivo, la relativa base reddituale non può normalmente essere rimessa in discussione nel successivo giudizio promosso dai soci per la tassazione del reddito di partecipazione, salvo profili autonomi propri degli atti notificati ai soci.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi sull'accertamento societario può precludere ai soci la contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del maggior reddito della società, ma non impedisce di contestare vizi propri degli autonomi avvisi emessi nei loro confronti.
- Un avviso di accertamento deve indicare in modo concreto e verificabile i criteri di calcolo dell'imposta, compresa l'aliquota effettivamente applicata a ciascun imponibile.
- La sola indicazione dell'intervallo tra aliquota minima e massima può rendere nullo l'avviso se il contribuente è costretto a ricostruire da sé scaglioni, aliquote e calcolo dell'imposta.
- La nullità per carenza di chiarezza non dipende necessariamente dalla prova di un danno concreto: la violazione del requisito formale può essere sufficiente, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa motivazione deve identificare puntualmente il fatto decisivo non esaminato; una contestazione generica è dichiarata inammissibile.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve verificare se dall'avviso e dagli atti conosciuti dal contribuente fosse comunque possibile ricavare senza ambiguità l'aliquota concretamente applicata.
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