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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31917/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza diretta ad applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due sentenze irrevocabili. La prima riguardava la detenzione di 44 involucri contenenti crack, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; la seconda riguardava la cessione di 0,45 grammi lordi di sostanza e la detenzione di 12,40 grammi lordi di cocaina/crack, anch'essa qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto, nei primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valorizzato una presunta abitualità o un programma di vita criminoso, senza considerare la giovane età, lo stato di incensuratezza, il ristretto arco temporale tra i fatti, l'omogeneità delle condotte e il parere favorevole del pubblico ministero. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che la continuazione richiede la prova di una rappresentazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, delle diverse condotte sin dal momento ideativo; la mera reiterazione di reati, l'abitualità, la tendenza a delinquere o la finalità generica di conseguire profitti illeciti non sono sufficienti. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente motivato l'esclusione del medesimo disegno criminoso, rilevando che, nonostante la vicinanza temporale e l'omogeneità delle condotte, non emergeva alcun elemento concreto ulteriore rispetto alla mera reiterazione dal quale desumere un'unica originaria ideazione. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo: il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale previsto dall'art. 671, comma 3, c.p.p. presuppone che egli applichi la disciplina della continuazione e proceda a una nuova determinazione della pena; tale potere non sussiste quando l'istanza di continuazione venga respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone una rappresentazione unitaria e una programmazione iniziale di una pluralità di condotte, previste almeno nelle linee essenziali in funzione di un fine concreto e specifico; non è sufficiente la mera reiterazione criminosa o una generica tendenza a delinquere.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma di qualificazione delle condotte relative alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti oggetto delle sentenze considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 337 c.p.

    Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, incluso tra i fatti per i quali era stata richiesta l'applicazione della continuazione.

  • art. 671, comma 3, c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale non riconosciuta in sede di cognizione quando applica la continuazione a più fatti oggetto di distinte sentenze; tale potere non opera se la continuazione viene negata e non vi è una nuova determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei relativi profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicazione della disciplina del reato continuato richiede che le diverse condotte siano riconducibili, sin dal momento ideativo, a un'unica programmazione criminosa, almeno delineata nelle sue linee essenziali e orientata a un fine concreto e specifico.
  • La mera vicinanza temporale, l'omogeneità dei reati, la reiterazione delle condotte, l'abitualità o una generale tendenza a delinquere non dimostrano, da sole, l'unicità del disegno criminoso; tali elementi possono assumere rilievo solo se inseriti in un quadro indiziario concretamente significativo.
  • L'unicità del disegno criminoso non richiede che ogni reato sia stato progettato nei dettagli, essendo sufficiente una programmazione iniziale suscettibile di adattamento alle circostanze, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per conseguire un unico scopo prefissato.
  • Un consistente intervallo temporale tra le violazioni costituisce normalmente indice di autonome risoluzioni criminose, salvo che emerga una specifica ragione giustificativa della realizzazione frazionata di un unico fine.
  • La valutazione sull'esistenza del medesimo disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici manifesti.
  • Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 671, comma 3, c.p.p. presuppone l'accoglimento della richiesta di continuazione e la conseguente nuova determinazione della pena; non sussiste quando la continuazione sia stata respinta.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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