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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24079/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui era stata impugnata una cartella di pagamento emessa dalla regione. Il giudice tributario aveva accolto il ricorso e liquidato le spese in favore dell'avvocato antistatario. Dopo il passaggio in giudicato e il mancato pagamento spontaneo delle spese, l'avvocato aveva introdotto un giudizio di ottemperanza; in quel giudizio il primo giudice aveva nominato un commissario ad acta ma non aveva provveduto sulle spese. La Corte di cassazione, in un precedente passaggio, aveva già cassato con rinvio la decisione per difetto di motivazione sulla mancata liquidazione delle spese di legittimità. Riassunto il giudizio, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto dell'avvocato alle spese, ma aveva liquidato importi ritenuti troppo bassi: per l'ottemperanza e per la riassunzione somme inferiori ai parametri medi e, secondo il ricorrente, anche ai minimi; per il giudizio di cassazione importi comunque riconosciuti. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014, delle tabelle allegate e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, avendo depositato una nota spese in prossimità dell'udienza, il giudice non poteva discostarsene senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo deduceva ancora violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle tabelle, lamentando che la liquidazione fosse stata operata senza distinzione per fasi e in misura inferiore ai parametri minimi, senza motivare la riduzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti delle censure relative alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di riassunzione, cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare le spese attenendosi ai principi affermati in ordine all'obbligo di motivazione quando vi sia scostamento apprezzabile dai parametri e alla necessità di liquidare distintamente le spese per ciascun grado, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È stata invece ritenuta corretta la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, sicché il ricorso è stato accolto solo parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di considerare la nota spese depositata

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    usato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • tabelle 1-2 allegate al d.m. 5 aprile 2014, n. 55

    richiamate per la determinazione dei valori medi e minimi dei compensi

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di spese nel processo tributario

  • art. 24 l. n. 794 del 1942

    evocato come base del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari nella disciplina previgente

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    indicato come il sistema parametrico applicabile alla liquidazione delle spese

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    richiamato come modifica del d.m. 55/2014, con carattere di inderogabilità dei minimi

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nuovamente nella parte motivazionale come disciplina delle spese nel contenzioso tributario

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può liquidare i compensi in modo globale e inferiore alle voci richieste senza spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione delle singole voci.
  • In presenza di parametri forensi applicabili, il giudice deve rispettare i valori minimi previsti e, se si discosta in misura apprezzabile dai valori medi o dalle richieste della parte, deve indicare in motivazione i criteri concreti della liquidazione.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere distinta per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo sulle voci riconosciute e sui criteri di calcolo adottati.
  • Se la nota spese specifica non è stata prodotta, è sufficiente l'indicazione complessiva di compensi, esborsi, spese generali e accessori; in tal caso grava sulla parte che contesta la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci ritenute errate.
  • Nel sistema parametrico vigente, i valori numerici dei compensi costituiscono il criterio ordinario di riferimento della prestazione professionale e il giudice non può scendere sotto i minimi inderogabili previsti dai parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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