Sentenza n. 761/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del sindaco n. 2 di data 14 gennaio 2025, adottata ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la quale è stato disposto il divieto di transito per i mezzi agricoli con massa superiore a 10 tonnellate su via Cremosano, tra l’incrocio con via Ponte Rino e il confine con il Comune di Cremosano; - della relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico datata 9 ottobre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vietava ai mezzi agricoli con massa superiore a 10 tonnellate il transito su un tratto di via Cremosano, nonché la relazione tecnica posta a fondamento dell'ordinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un'azienda agricola con sede principale in un Comune e unità locale in altro Comune, utilizzava il tratto stradale interessato per raggiungere quest'ultima anche con mezzi agricoli pesanti. Ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, deducendo l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, nonché la mancanza di un termine finale e quindi del carattere transitorio della misura. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto alle aziende agricole proprietarie di fondi contigui alla strada, escluse dal divieto, e l'eccessiva onerosità della deviazione imposta, con trasferimento dei rischi e dei disagi sui Comuni vicini. L'amministrazione aveva motivato il divieto richiamando la ristrettezza della carreggiata, la presenza di fossi irrigui, precedenti ribaltamenti, l'inadeguatezza strutturale della strada rispetto ai carichi dei mezzi agricoli e la presenza di pedoni e ciclisti, soprattutto la domenica nel periodo estivo. Nel corso del giudizio il TAR aveva limitato cautelarmente il divieto ai sabati, alle domeniche e ai giorni festivi; il Comune aveva adottato un provvedimento interinale conforme alla misura cautelare, senza sostituire definitivamente l'ordinanza originaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse alla decisione di merito, poiché il provvedimento comunale successivo aveva natura meramente interinale e non aveva definitivamente sostituito l'ordinanza impugnata. Nel merito, ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti devono avere un termine finale o riferirsi a una situazione transitoria dalla quale il termine possa ricavarsi; possono anche avere finalità sperimentale, purché prevedano il riesame amministrativo dopo un periodo determinato. Tuttavia, nella materia della circolazione stradale, il divieto può essere ricondotto al potere ordinario dell'ente proprietario della strada, previsto dall'art. 6, comma 4, lett. b), del d.lgs. 285/1992, che consente limitazioni temporanee o permanenti in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali della strada. Tale potere non richiede necessariamente una situazione emergenziale né un termine finale, ma impone, in assenza di pericolo imminente, una motivazione maggiormente orientata al bilanciamento degli interessi degli utenti e delle attività economiche coinvolte. Il divieto selettivo di accesso alla strada deve rispettare efficacia, proporzionalità, equo riparto dei sacrifici, non discriminazione e i principi proconcorrenziali derivanti dal diritto europeo. La tutela di pedoni e ciclisti costituisce un fine legittimo e un motivo imperativo di interesse generale, ma non giustifica una misura che trasferisca semplicemente i rischi e i costi sui Comuni limitrofi. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava che i percorsi alternativi erano più lunghi, più trafficati, intercettavano luoghi maggiormente frequentati da persone vulnerabili e comportavano maggior consumo di carburante e inquinamento. Il divieto era inoltre sproporzionato perché la stessa relazione comunale evidenziava la particolare presenza di pedoni e ciclisti soprattutto la domenica, mentre l'ordinanza estendeva indistintamente il divieto a tutti i giorni. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto e l'ordinanza annullata nei profili esaminati. Per effetto conformativo, il divieto è stato limitato alla domenica e ai giorni festivi; l'eventuale estensione al sabato è stata rimessa a una nuova valutazione comunale, basata sull'effettivo affollamento della strada e sui disagi per i Comuni limitrofi. Le spese sono state compensate; il contributo unificato è stato posto a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere collegate a situazioni transitorie o contingenti e, di regola, recare un termine finale o consentire di ricavarlo; una misura sperimentale richiede almeno una previsione di riesame dopo un periodo determinato.
art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
L'ente proprietario della strada dispone di un potere ordinario di regolazione della circolazione, esercitabile anche senza una situazione emergenziale e con limitazioni permanenti; il suo esercizio deve tuttavia rispettare proporzionalità, non discriminazione, equo riparto dei sacrifici e adeguata ponderazione degli interessi.
direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE
Una limitazione selettiva dell'accesso alla viabilità pubblica, assimilabile a un sistema autorizzatorio, deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e rispettare il divieto di discriminazione.
d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
Recepisce nell'ordinamento nazionale i principi proconcorrenziali della direttiva 2006/123/CE, rilevanti anche per le misure amministrative che incidono sull'esercizio di attività economiche.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione soccombente secondo quanto disposto in sentenza.
Massime di principio
- Il potere ordinario dell'ente proprietario della strada di introdurre divieti e limitazioni alla circolazione può essere esercitato anche in assenza di una situazione contingibile e urgente e può dar luogo a misure permanenti; quando l'amministrazione intenda invece avvalersi del potere extra ordinem, l'ordinanza deve avere un termine finale o riferirsi a una situazione transitoria, e una misura sperimentale deve prevedere il riesame dopo un periodo determinato.
- La limitazione selettiva del transito su una strada pubblica, quando incide sull'accesso di operatori economici ai luoghi di esercizio dell'attività, deve essere motivata mediante un effettivo bilanciamento tra sicurezza della circolazione, interessi economici privati e conseguenze sui territori limitrofi.
- La tutela di pedoni e ciclisti costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti, ma la restrizione è illegittima se non è concretamente idonea a perseguire tale finalità e si limita a trasferire o aggravare rischi, costi e inquinamento sui Comuni vicini.
- Il divieto di transito deve rispettare il principio di proporzionalità: se il rischio per gli utenti deboli varia in relazione ai giorni e agli orari di maggiore affollamento, la misura deve essere temporalmente calibrata su tale effettiva situazione di pericolo e non può estendersi indistintamente ai periodi nei quali il rischio non risulta adeguatamente dimostrato.
- Nella regolazione della viabilità comunale, l'amministrazione deve considerare, oltre alla sicurezza locale, le esternalità negative della misura sui territori limitrofi e sul contesto ambientale, secondo una prospettiva di gestione responsabile e solidaristica del territorio.
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