Sentenza n. 587/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 333/2023 pubblicata il 04.12.2023, Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, R.G. n. 363/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 333/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 dicembre 2023. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era già decorso. La pretesa è stata documentata e non adeguatamente contestata dal Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza previste dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché l'ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e l'importo deve essere determinato sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con termine di 120 giorni dall'investitura per completare l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto era decorso.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Gli interessi e i relativi conteggi devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni del codice civile, quanto a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, della disciplina richiamata.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'importo dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati; i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi.
- Prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro dovute da un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato nei confronti di un'amministrazione statale non ha diritto a un compenso quando l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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