Sentenza del 29/01/2018 n. 1019 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cartella di pagamento - Consegna a familiare convivente - Necessità avviso di avvenuta notifica - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta regolare perché la cartella era stata consegnata direttamente a una familiare convivente presso il domicilio del destinatario. L'invio della successiva raccomandata informativa è necessario quando la consegna avviene a soggetti estranei alla sfera familiare o domiciliare del destinatario, come il portiere o il vicino di casa, ma non nel caso di consegna a un familiare convivente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che, poiché l'atto era stato consegnato alla figlia presso il domicilio del contribuente, sarebbe stato necessario inviare anche l'avviso di avvenuta notifica tramite raccomandata informativa.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La notifica presso la residenza o il domicilio del destinatario può essere validamente effettuata mediante consegna a un familiare convivente, senza necessità dell'ulteriore avviso informativo previsto per consegne effettuate a portiere o vicino di casa.
Art. 60, D.P.R. 600/1973
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari deve essere coordinata con le modalità previste dall'art. 139 c.p.c.; la consegna a un familiare convivente presso il domicilio del contribuente è sufficiente a perfezionare la notifica.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario a un familiare convivente presso il domicilio o la residenza del destinatario è, in linea generale, idonea a perfezionare la notifica.
- L'avviso di avvenuta notifica tramite raccomandata informativa è normalmente necessario quando l'atto viene consegnato a un portiere, a un vicino o comunque a una persona esterna alla stretta sfera familiare del destinatario.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare sia il luogo della consegna sia il rapporto tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l'atto.
- La mancata raccomandata informativa non determina automaticamente la nullità della notifica: l'obbligo dipende dalle specifiche modalità di consegna previste dalla legge.
- La presenza effettiva della convivenza familiare e la consegna presso il domicilio del destinatario sono elementi centrali; in caso di contestazione possono essere necessarie prove documentali o anagrafiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 gen 2018Sentenza del 29/01/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →