Cassazione Civile, Ordinanza n. 34642/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti della cessionaria di un ramo d'azienda. La società cessionaria contestava di essere tenuta a pagare il credito maturato verso la società ceduta, deducendo di non avere conoscenza del debito, di non averlo rinvenuto nelle scritture contabili del ramo acquisito e di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la creditrice. In appello sosteneva che la creditrice non avesse provato che il credito fosse iscritto nei libri contabili obbligatori della società ceduta, requisito necessario per l'accollo ex lege dei debiti aziendali ai sensi dell'art. 2560 c.c. La Corte d'appello/il Tribunale aveva però rigettato il gravame ritenendo che spettasse all'appellante, quale attore in appello, allegare e produrre la documentazione contabile necessaria a dimostrare l'assenza dell'iscrizione del debito, anche estraendone copia ex art. 76 disp. att. c.p.c., nonostante la mancata produzione del fascicolo di parte della controparte nel secondo grado. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente denunciava violazione degli artt. 2560 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito avesse indebitamente trasferito su di essa l'onere probatorio e avesse esteso la sua responsabilità per il debito della ceduta senza adeguata prova dell'iscrizione del credito nei libri contabili.
La decisione
La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul merito della prova dell'iscrizione contabile, ma sulla regola processuale per cui l'appellante, quale attore in appello, deve produrre i documenti su cui si fonda la decisione di primo grado, anche se non più depositati dalla controparte, mediante estrazione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e mancata correlazione dei motivi alla motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2560 c.c.
Disciplina la responsabilità dell'acquirente di azienda o di ramo d'azienda per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, nei limiti dell'iscrizione nei libri contabili obbligatori; il ricorrente lo invocava come norma che subordina l'obbligo al requisito contabile.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova, in relazione alla deduzione che spettasse al creditore provare l'iscrizione del debito nei libri contabili della società ceduta.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si correlano alla decisione impugnata e non contengono una critica specifica della ratio decidendi, risultando un "non motivo".
art. 76 disp. att. c.p.c.
La parte appellante avrebbe dovuto estrarre copia dei documenti del fascicolo della controparte, anche se non più depositato in appello, per fondare adeguatamente il gravame.
Cass. SU 3033/13
Richiamata per affermare che l'appellante deve produrre i documenti posti a base della decisione di primo grado impugnata.
Cass. 11797/16
Richiamata nel medesimo senso circa l'onere dell'appellante di produrre la documentazione rilevante in appello.
Cass. 21557/18
Richiamata per confermare il principio sull'onere di acquisizione/prodazione documentale da parte dell'appellante.
Cass. SU n. 7074 del 2017
Richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve identificare specificamente l'errore denunciato e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cass. SU 23745 del 28/10/2020
Richiamata nel senso che il motivo non correlato alla ratio decidendi è un "non motivo" e determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che colpisce un passaggio secondario o diverso dalla reale ragione della decisione integra un "non motivo" ed è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.
- In appello l'appellante, quale attore del grado, deve mettere il giudice in condizione di riesaminare la decisione producendo i documenti su cui essa si fonda, anche se la controparte non abbia più depositato il fascicolo o i documenti in secondo grado, potendo estrarne copia ex art. 76 disp. att. c.p.c.
- Nella responsabilità dell'acquirente di azienda per i debiti della ceduta, il tema dell'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori costituisce il presupposto sostanziale della responsabilità, ma la censura in cassazione deve essere costruita in modo coerente con la reale motivazione della sentenza impugnata e con le regole processuali che ne sorreggono il rigetto.
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