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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto n. 43 del 22.04.2025 e della relativa Relazione Istruttoria, con il quale la Stazione appaltante ha disposto un ulteriore differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 16.06.2025, nonché di apertura delle offerte, fissando la data dell'eventuale sopralluogo entro 30 giorni precedenti; - per quanto occorrer possa del Decreto n. 28 del 18.02.2025 del Dirigente del settore Suam e soggetto aggregatore e della allegata Relazione Istruttoria con il quale è stata prorogato all'11.03.2025 il termine di scadenze delle offerte originariamente previsto al 24.02.2025 della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la durata complessiva di 72 mesi.”; - per quanto occorrer possa del Bando di gara della Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (Suam) con il quale è stata indetta la “Procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la durata complessiva di 72 mesi”, inviato alla GUUE il 09.12.2024, nonché di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara e i suoi allegati, nonché le relative FAQ, nonché del Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore della Regione Marche n. 309 del 9 dicembre 2024 di autorizzazione all'avvio della gara e della Decisione a contrarre, adottata ai sensi dell'art. 17 co. 1, D.Lgs n. 36/2023 dalla Committente Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - Determina del Direttore Generale n. 993 del 29.11.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e, comunque, consequenziale.

Giustizia amministrativa202500361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della SUAM che, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, ha ulteriormente differito il termine per la presentazione delle offerte, fissato il termine per l’eventuale sopralluogo e stabilito il nuovo termine di apertura delle offerte, nonché gli atti di gara presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore uscente del servizio posto a gara, ha impugnato il decreto con cui la SUAM aveva disposto la riedizione di una fase della procedura mediante la riapertura dei termini per il sopralluogo e per la presentazione delle offerte, in esecuzione della precedente sentenza del TAR Marche n. 227/2025. Ha dedotto la violazione del principio di segretezza e anonimato nelle procedure di evidenza pubblica, sostenendo che la conoscenza degli operatori economici che avevano già effettuato il sopralluogo non fosse sanabile mediante la semplice riapertura dei termini, poiché avrebbe potuto consentire accordi o condotte concordate tra concorrenti. Secondo la ricorrente, il vizio avrebbe imposto la riedizione integrale della gara, con annullamento del bando e degli atti della lex specialis. Le censure erano in larga parte sovrapponibili a quelle proposte nell’appello contro la precedente sentenza del TAR, che aveva invece ritenuto sufficiente la riapertura della fase del sopralluogo e del termine per la presentazione delle offerte, con ripristino dell’anonimato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, l’appello proposto contro la precedente sentenza del TAR era stato dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato per sopravvenuta carenza di interesse; di conseguenza, la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile e aveva assunto autorità di cosa giudicata. La ricorrente aveva inoltre dichiarato espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio. Il Collegio ha rilevato che, fino alla decisione, la parte mantiene la disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell’interesse alla decisione. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate, tenuto conto della complessità delle questioni e del fatto che anche il precedente giudizio d’appello si era concluso con compensazione delle spese; il contributo unificato è rimasto a carico della parte che lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La permanenza dell’interesse ad agire costituisce condizione per la prosecuzione del giudizio; la parte può dichiarare il venir meno dell’interesse alla decisione prima della definizione della causa.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La parte che ha proposto un ricorso amministrativo mantiene la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito le censure dedotte.
  • Quando le questioni dedotte in un giudizio sono divenute recessive o prive di utilità pratica a seguito della definizione irrevocabile di un giudizio connesso e la parte dichiara di non avere più interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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