Cassazione Penale, Sentenza n. 42358/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza per nullità per omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello al difensore di fiducia nominato e domiciliatario (avv. Giulia Di Domenico). L'imputato aveva infatti revocato il precedente difensore e depositato via PEC la nuova nomina il 1/9/2022; nonostante ciò la Corte, il 29/12/2022, ha nominato un difensore d'ufficio (avv. Enrico Sacco) e il decreto di citazione è stato notificato il 30/12/2022 al difensore d'ufficio, in proprio e quale domiciliatario ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente ha quindi dedotto violazione delle norme sulla notifica agli difensori e nullità assoluta della sentenza (art.178, comma 1, lett. c) e art.179 c.p.p.), nonché inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.161 e 171 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Dalla documentazione è risultato che la nomina del difensore di fiducia (avv. Di Domenico) era stata tempestivamente depositata via PEC prima dell'avviso di fissazione dell'udienza, ma la Corte di appello ha comunque nominato un difensore d'ufficio e provveduto alla notifica presso quest'ultimo. La Suprema Corte ha affermato che l'omessa notifica al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, determina una nullità assoluta ai sensi degli artt.178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.; la notifica al difensore d'ufficio e la sua presenza in udienza non sanano la violazione se il difensore di fiducia era stato validamente nominato. Richiamando la garanzia del diritto ad avere un difensore di scelta (art.6 CEDU), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
L'omessa notifica degli atti ai difensori nei casi in cui la loro presenza è obbligatoria determina nullità assoluta; qui applicato all'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia.
art. 179 cod. proc. pen.
Conferma che la nullità prevista dall'art.178 è di quelle rilevanti e non sanabili quando ricorrono le condizioni indicate; usata per affermare l'assoluta nullità della citazione notificata al difensore non nominato dall'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la possibilità di notificare all'avvocato domiciliatario; la Corte ha rilevato che la notifica effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161 comma 4 non supplisce alla mancata notifica al difensore di fiducia validamente nominato e depositato.
art. 97, comma 1 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la possibilità di nominare un difensore d'ufficio; la Corte ha precisato che la nomina d'ufficio, se fatta nonostante una previa e tempestiva nomina fiduciaria, può ledere il diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di scelta.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Riguarda la sostituzione in udienza del difensore; la presenza del difensore d'ufficio o del sostituto in udienza non può sanare la nullità derivante dall'omessa notifica al difensore di fiducia.
art. 171, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma relativa alle modalità di notifica e ai domicili eletti; richiamata nella censura per sottolineare l'errata modalità di notifica presso il difensore d'ufficio anziché presso il difensore di fiducia domiciliatario.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Principio che garantisce all'imputato il diritto di essere assistito da un difensore di sua scelta; la Corte ha richiamato tale principio per motivare la tutela della scelta del difensore e l'illegittimità della nomina d'ufficio effettuata nonostante una nomina fiduciaria tempestiva.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Citata per il principio che gli atti relativi alla potestas iudicandi possono essere esaminati quando è dedotto un error in procedendo, permettendo alla Corte di accedere all'incartamento.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Richiamata per il principio che la designazione di un difensore d'ufficio, quando esiste una nomina fiduciaria rituale e tempestiva, lede il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia, se tempestivamente depositata (anche via PEC) e valida, vincola l'ufficio giudiziario: le notifiche devono essere effettuate al difensore scelto dall'imputato.
- La notifica di atti processuali rilevanti (es. decreto di citazione per giudizio per il quale la presenza del difensore è obbligatoria) a un difensore diverso da quello di fiducia, quando la nomina fiduciaria era già stata depositata, determina nullità assoluta non sanabile dalla presenza in udienza del difensore d'ufficio.
- La nomina di un difensore d'ufficio non può essere disposta in modo da elidere il diritto dell'imputato a farsi assistere dal difensore di sua scelta, se tale scelta è stata esercitata in modo corretto e tempestivo.
- In caso di omissione di notifica al difensore di fiducia, il rimedio processuale è l'annullamento dell'atto/sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; la parte interessata dovrebbe documentare il deposito della nomina (PEC, ricevute) per far valere la nullità.
- Per evitare problemi occorre: depositare sempre la nomina e il domicilio del difensore tramite canali tracciabili (PEC), verificare l'avvenuta annotazione negli atti del procedimento e sollecitare tempestivamente correzioni se il tribunale nomina comunque un difensore d'ufficio.
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