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Ordinanza

Ordinanza n. 298/2026 - Roma, Sezione 4B

per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Caltanissetta ed Enna, valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e le istruzioni operative che collocano nelle fasce aggiuntive i titolari di abilitazione o specializzazione conseguita all'estero non ancora riconosciuta e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo tramite call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS delle province di Caltanissetta ed Enna, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale relativo alla call veloce per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui prevedono l'inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dall'accesso al ruolo. Con il ricorso introduttivo è stata inoltre chiesta l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. Nessuna decisione è stata assunta sul merito delle censure.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti processuali, l'integrazione del contraddittorio secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto ammissibile la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

  • art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    Richiamato quale fondamento della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119, senza esame della legittimità delle relative disposizioni.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    Richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo denominata call veloce, senza una decisione sul merito della preclusione contestata.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è particolarmente elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • Nella notificazione per pubblici proclami disposta dal giudice amministrativo, la pubblicazione può essere eseguita sui siti istituzionali dell'amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati e deve contenere almeno un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati.
  • Il termine assegnato dal giudice per la pubblicazione dell'avviso può essere qualificato come perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso, mentre la prova dell'avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel termine stabilito dall'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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