Ordinanza n. 174/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento diniego permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto, con ordinanza istruttoria, incombenti a carico dell'Amministrazione, collegati anche all'attività posta in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare. L'Amministrazione non ha ottemperato all'ordine istruttorio; il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né il contenuto specifico degli accertamenti richiesti nella precedente ordinanza.
La decisione
Il TAR ha rinnovato l'ordine istruttorio nei confronti dell'Amministrazione, imponendo il deposito di una relazione dettagliata e appropriata sull'attività svolta in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 99/2024, nonché di ogni documento utile ai fini della decisione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione di parte se anteriore. Il Tribunale ha precisato che un eventuale reiterato inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini della condanna alle spese. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 gennaio 2027; non è stata quindi definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il reiterato inadempimento dell'ordine istruttorio potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione, secondo quanto previsto dalla disposizione, e della regolazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinnovare un ordine istruttorio quando l'amministrazione non abbia ottemperato a un precedente ordine, imponendo il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla decisione.
- Il termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento dell'ordine istruttorio può essere qualificato come perentorio e decorrere dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla parte.
- Il reiterato inadempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e incidere anche sulla condanna alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 217/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 218/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 219/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 739/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 740/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 3 apr 2026Ordinanza n. 52/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →