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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17753/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale monocratico di Roma emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena concordata tra le parti per un furto aggravato, pari a mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo in modo generico un vizio di motivazione contraddittoria e illogica in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a un non meglio specificato difetto di computo della pena. La Corte rileva che i motivi non rientrano tra quelli tassativamente ammessi contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che il ricorso non indica neppure quale sarebbe l'asserito errore di calcolo né in che termini integrerebbe illegalità della pena. La Corte aggiunge che il giudice di merito aveva comunque motivato in modo sintetico sull'adeguatezza del quadro probatorio e sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., escludendo anche l'illegalità della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero generiche e comunque estranee ai limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento. Ha inoltre affermato che non emergevano elementi per ritenere una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né un'illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza applicativa della pena concordata con il pubblico ministero

    La pronuncia richiama il patteggiamento come base della decisione di merito impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa solo entro i casi tassativi indicati dalla norma; restano fuori le doglianze generiche sulla motivazione o sulla responsabilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento per omessa verifica di cause di proscioglimento è ammesso solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende.

  • L. n. 103 del 2017

    La novella ha ristretto i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, limitandoli alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa, anche se formalmente prospettata come vizio di motivazione o violazione di legge, è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è proponibile solo se dal testo della sentenza impugnata risulti in modo evidente una causa di non punibilità; in difetto, la censura è inammissibile o manifestamente infondata.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento la motivazione del giudice di merito è sindacabile in modo molto limitato: è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'assenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p. e della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
  • In materia di pena concordata, il controllo di cassazione sulla quantificazione è limitato alla verifica dell'illegalità della sanzione; non sono deducibili mere contestazioni sul computo se non si traducono in una reale illegalità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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