Cassazione Penale, Ordinanza n. 28449/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, ritenendo necessaria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione anche per le impugnazioni cautelari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha impugnato personalmente l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva annullato la misura degli arresti domiciliari limitatamente al furto di una carta di credito, ma l'aveva confermata per il delitto di indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento ex art. 493-ter c.p. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda quindi esclusivamente la validità formale del ricorso, non il merito della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
La modifica normativa richiamata dalla Corte concorre a escludere che il ricorso per cassazione possa essere proposto personalmente; l'impugnazione richiede la rappresentanza tecnica del difensore abilitato.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha modificato il regime delle impugnazioni, separando la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione e imponendo la necessaria assistenza tecnica per il ricorso in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, anche quando investe provvedimenti in materia cautelare, non è validamente proponibile dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Va distinta la legittimazione sostanziale a impugnare dalle modalità di esercizio del diritto di impugnazione: la prima attiene alla titolarità del potere di ricorso, la seconda richiede la necessaria rappresentanza tecnica.
- La violazione delle forme di proposizione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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