Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Direttoriale DPH/055 del 7 aprile 2026 del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive –DPH della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Intervento 1.1.1.2 Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27 – Intervento 1.1.2.1 Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno. Approvazione All.1 – elenco istanze presentate nei giorni 7 e 8 luglio ammesse e non ammesse a valutazione di merito; All.2 – elenco istanze ammissibili finanziabili e non finanziabili per carenze di risorse; All.3 – elenco istanze non ammissibili”. Impegno di spesa ed accertamento entrate”, pubblicata in pari data sul sito coesione.regione.abruzzo.it e pubblicata in data 10 aprile 2026; - del verbale del 3 febbraio 2026 acquisito al protocollo regionale 45033/26 del 4 febbraio 2026; - del verbale conclusivo del 2 aprile 2026 della Commissione di Valutazione e della Nota Prot. n. 134653/26 del 2 aprile 2026; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse, dei progetti finanziabili e non finanziabili e delle istanze non ammissibili, connessi verbali della commissione di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale relativa alla selezione di progetti collaborativi di ricerca e innovazione e all'assunzione di ricercatori nell'ambito del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027. La contestazione riguardava la mancata attribuzione del punteggio previsto dal criterio A/2, riferito alla coerenza o al collegamento del progetto con altri progetti finanziati dal PNRR o da piani nazionali. Le ricorrenti sostenevano, in particolare, che l'espressione "piani nazionali" dovesse ricomprendere anche i fondi istituiti per attuarli. Sul piano processuale, il ricorso era stato notificato soltanto alla Regione Abruzzo, mentre la determinazione impugnata riguardava graduatorie di progetti ammessi a finanziamento, con possibile posizione di controinteresse degli altri partecipanti ammessi alla valutazione di merito. Le ricorrenti avevano quindi proposto istanza di accesso per individuare i controinteressati, non essendo indicati nell'atto impugnato i nominativi o i codici fiscali delle imprese ammesse.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, giudicando corretta, in via sommaria, l'interpretazione regionale del criterio A/2: l'espressione "piani nazionali" si riferisce ad atti di programmazione di livello nazionale e non ai fondi istituiti per assicurarne l'attuazione. È stata quindi ritenuta corretta la mancata attribuzione del punteggio ai due progetti delle ricorrenti e la domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le imprese presenti nell'elenco delle istanze ammesse alla valutazione di merito, quali controinteressate. L'integrazione è stata autorizzata per pubblici proclami, alternativamente alla notificazione individuale, mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo e sul relativo albo pretorio del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con apposito avviso relativo all'ordinanza. La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 15 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. La Regione deve mantenere online tali contenuti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 27 c.p.a.

    il contraddittorio possa sempre essere integrato, quando il giudizio è stato promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza

    Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate in giudizio.

Massime di principio

  • Nella valutazione di un criterio di selezione che attribuisca punteggio alla coerenza o al collegamento con progetti finanziati dal PNRR o da piani nazionali, l'espressione "piani nazionali" può essere interpretata come riferita ad atti di programmazione di natura nazionale, non ai fondi istituiti per attuarli, ove tale sia il significato desumibile dalla lex specialis e applicato dall'amministrazione.
  • Quando è impugnata una graduatoria o un atto di ammissione a finanziamento suscettibile di incidere sulle posizioni degli altri partecipanti ammessi alla valutazione di merito, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio se il ricorso è stato notificato soltanto all'amministrazione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, in alternativa alla notificazione individuale, quando occorra evocare una pluralità di controinteressati e la loro individuazione o notificazione individuale risulti difficoltosa; il giudice può prescrivere modalità di pubblicazione idonee a garantire la conoscibilità effettiva, anche mediante il sito istituzionale e l'albo pretorio dell'amministrazione.
  • L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine stabilito, con deposito della prova entro l'ulteriore termine previsto, poiché l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.