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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07122/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, ma la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda perché non era stato esperito il rimedio preventivo previsto dall’art. 1-ter l. n. 89/2001, consistente nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato. In reclamo la Corte aveva confermato l’inammissibilità e condannato la ricorrente anche alle spese in favore del Ministero. In cassazione la parte ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) e (2) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., nonché degli artt. 6 e 13 CEDU, degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il rito semplificato non sarebbe stato un rimedio preventivo effettivo e che, per la complessità istruttoria e i rinvii del giudice, la sua mancata attivazione non avrebbe potuto comportare inammissibilità; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di annullare o revocare la condanna di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del Ministero, che non aveva svolto difese davanti alla Corte territoriale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’inammissibilità della domanda di equa riparazione perché il mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter l. n. 89/2001 integra una causa legale di inammissibilità; ha escluso che la parte possa sottrarsi all’onere di attivarlo invocandone ex ante la presumibile inefficacia o la complessità istruttoria del giudizio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’asserita omessa pronuncia per difetto di specificità. Ha invece accolto il motivo sulle spese, osservando che il Ministero, rimasto intimato e non costituito davanti al giudice di merito, non aveva sostenuto costi difensivi e non poteva quindi ottenere il rimborso delle spese. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente a tale capo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna alle spese disposta in favore del Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1-ter l. n. 89/2001

    individua i rimedi preventivi contro l’irragionevole durata del processo; tra essi è compresa la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 2, comma 1, l. n. 89/2001

    È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art. 1 ter.

    la mancata attivazione del rimedio preventivo previsto dalla legge determina inammissibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 183-bis c.p.c.

    costituisce il veicolo processuale per la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, quale rimedio preventivo.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non specificamente correlato al contenuto del provvedimento impugnato e se non è riportato il tenore della censura già proposta in appello.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.

  • art. 6, § 1 CEDU

    richiamato per sostenere la tutela del termine ragionevole del processo e l’effettività dei rimedi preventivi.

  • art. 13 CEDU

    richiamato in relazione all’effettività del rimedio contro la durata irragionevole del processo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato insieme agli artt. 6 e 13 CEDU a sostegno della censura sulla durata ragionevole del processo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato per il parametro interposto della CEDU.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese non possono essere poste a carico della parte soccombente in favore di una controparte rimasta intimata e non costituita, che non ha sostenuto costi di difesa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.

  • art. 81-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l’organizzazione del calendario del processo può consentire al giudice di rispettare la durata ragionevole.

  • art. 2, comma 1, l. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato insieme alla disciplina dell’equa riparazione e al regime di inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi preventivi.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina la domanda indennitaria per irragionevole durata del processo al previo esperimento di un rimedio preventivo, la sua omissione comporta inammissibilità della domanda, senza che la parte possa giustificarsi con una valutazione prognostica sulla presumibile inefficacia dello strumento.
  • L’onere di attivare il rimedio preventivo grava sulla parte per previsione di legge e non può essere eluso invocando la complessità dell’istruttoria o i ritardi già verificatisi nel processo presupposto.
  • I rimedi preventivi alla durata irragionevole sono compatibili con il sistema della tutela convenzionale e costituzionale purché siano effettivamente idonei ad accelerare la decisione; nel caso del passaggio al rito semplificato, la loro astratta previsione legislativa è sufficiente a fondare l’onere di attivazione.
  • La condanna alle spese in favore della controparte è illegittima quando la controparte sia rimasta intimata e non abbia svolto attività difensiva, perché non ha sopportato costi suscettibili di rifusione.
  • In cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare il provvedimento impugnato limitatamente al capo viziato e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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