Cassazione Civile, Ordinanza n. 34021/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di rettifica per l'annualità 2013, chiedendo IMU, sanzioni e interessi con riferimento a sei unità immobiliari appartenenti al de cuius. La contribuente, quale erede, aveva impugnato l'atto limitatamente a un immobile sito in Via Cesario Console n. 3, int. 8, sostenendo che per quell'unità non fosse stata correttamente negata l'agevolazione per abitazione principale. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo che la decisione di primo grado fosse fondata solo sulle risultanze anagrafiche e che invece l'immobile non fosse più nella disponibilità del contribuente perché ceduto a terzi prima dell'accertamento, con conseguente venir meno del presupposto impositivo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, sostenendo che l'agevolazione IMU per abitazione principale richiede congiuntamente residenza anagrafica e dimora abituale e che la CTR aveva erroneamente valorizzato la sola dimora effettiva, confondendo la disciplina IMU con quella dell'ICI e discostandosi dall'orientamento di legittimità e dalla circolare ministeriale richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che, per l'IMU sull'abitazione principale, il beneficio richiede la contemporanea presenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore, secondo l'orientamento consolidato richiamato. Ha aggiunto che, pur essendo venuto meno, dopo l'intervento della Corte costituzionale, il requisito riferito all'intero nucleo familiare, resta fermo il necessario raccordo tra possesso/dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo. Ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato evocato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge, in relazione alla disciplina IMU applicata dalla CTR.
art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
La Corte lo interpreta nel senso che l'agevolazione IMU per abitazione principale richiede la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore dell'immobile.
Corte costituzionale n. 209 del 2022
È richiamata per escludere che il requisito della residenza e dimora debba riguardare l'intero nucleo familiare, ma non per eliminare la necessità della residenza anagrafica del possessore.
L. n. 214 del 2011
È menzionata quale legge di conversione del D.L. n. 201/2011 nel richiamo alla disciplina dell'IMU.
Circolare del Ministero delle Finanze 18 maggio 2012
È richiamata dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'agevolazione, ma non costituisce il decisum della Corte.
Massime di principio
- In tema di IMU sull'abitazione principale, il beneficio spetta solo se il possessore dell'immobile vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente; la sola dimora effettiva non basta.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, non è più necessario che i requisiti dell'abitazione principale siano riferiti all'intero nucleo familiare, ma resta fermo il requisito della residenza anagrafica del possessore.
- Le risultanze anagrafiche possono avere rilievo decisivo quando la disciplina agevolativa le assume come requisito espresso; non può attribuirsi all'agevolazione una lettura analogica o estensiva in assenza dei presupposti normativi.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
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