Cassazione Penale, Ordinanza n. 08648/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure prospettate non fossero deducibili in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo che la decisione si fondasse su un quadro probatorio non inequivoco e non adeguatamente confortante. La doglianza, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non consente di specificare ulteriormente la condotta tipica oltre al richiamo formale della disposizione.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica del 2006 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, che non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata come intervento legislativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il potere di rilettura del fatto da parte della Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Base legale della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una rilettura autonoma dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella già compiuta nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La doglianza deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nella decisione impugnata; in difetto, la censura è inidonea a scalfire la sentenza.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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