Cassazione Penale, Sentenza n. 23000/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha rigettato la richiesta di riesame della misura custodiale applicata dopo la sentenza di condanna in primo grado per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi. Due motivi principali: 1) violazione degli artt. 275 e 307 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe omesso il necessario esame della gravità indiziaria e non avrebbe fornito adeguata motivazione, soprattutto in mancanza di deposito della motivazione della sentenza e in presenza di un precedente giudicato cautelare favorevole all'imputato; 2) violazione degli artt. 274, 275 e 307 c.p.p. e vizio di motivazione, con la censura secondo cui il Tribunale avrebbe assunto che la partecipazione associativa si fosse protratta fino alla sentenza, facendo gravare sull'imputato l'onere di provare la rescissione del vincolo associativo, senza valutare concretamente il tempo trascorso, il comportamento 'silente', l'osservanza delle prescrizioni, e il radicamento familiare e lavorativo come elementi contrari al pericolo di fuga o di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) non si trattava di un ripristino per decorrenza dei termini (art. 307 c.p.p.), ma di una rinnovazione della misura alla luce della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis c.p.p.; la condanna costituisce fatto nuovo e può bastare a fondare la misura senza nuovo e autonomo vaglio della gravità indiziaria; (ii) per i delitti di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (reati di mafia) opera una presunzione relativa di pericolosità e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere: spetta all'imputato fornire elementi concreti per superarle, non è sufficiente il mero decorso del tempo o deduzioni congetturali. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato richiamando il contesto mafioso, la pronuncia di condanna e la formulazione della contestazione ritenuta "perdurante sino in data odierna". Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali, pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Stato: la norma (in particolare il comma 1-bis e il comma 3) legittima l'applicazione o la riconferma della custodia cautelare dopo la sentenza di condanna; la Corte interpreta che la sentenza di condanna assorbe il giudizio sulla gravità degli indizi e che per i reati di cui al comma 3 (associazioni mafiose) opera una presunzione relativa di pericolosità che può essere superata solo con prove concrete della rescissione del vincolo associativo
art. 307 cod. proc. pen.
Distinzione applicata: non si era dinanzi al ripristino di misura spirata per decorrenza dei termini, ma a rinnovazione della misura alla luce della sentenza, quindi le regole dell'art. 307 (ripristino per decorrenza) non erano quella fase regolativa
art. 274 cod. proc. pen.
Definizione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione): la Corte precisa che, per i delitti di mafia, la presunzione speciale dell'art. 275 comma 3 prevale rispetto al criterio generale dell'art. 274, sicché non grava sul giudice un onere di motivare in positivo l'attualità delle esigenze qualora non emergano elementi a favore del cautelato
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento comparativo: la Corte sottolinea che la valutazione fatta in sentenza presuppone un quadro probatorio più solido dei semplici indizi richiesti dall'art. 273 per misure cautelari in fase di indagine
art. 292 cod. proc. pen.
Richiami sulla motivazione dell'ordinanza applicativa: dopo la sentenza di condanna è sufficiente l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni e l'esposizione degli elementi a carico; non è obbligatorio rinnovare la valutazione critica degli indizi
art. 416-bis cod. pen.
Reato centrale del caso (associazione mafiosa): la condanna per tale reato innesca la speciale disciplina cautelare e le presunzioni di pericolosità richiamate dalla giurisprudenza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione sintetica del ricorso in Cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti per la motivazione
Legge n. 47 del 2015
Citata implicitamente: la riforma ha introdotto la presunzione relativa di pericolosità per i reati di mafia (art. 275 comma 3), richiamata dalla giurisprudenza come fondamento della disciplina cautelare speciale
Massime di principio
- Una condanna di primo grado costituisce "fatto nuovo" che legittima la rinnovazione o l'applicazione di una misura cautelare e, dopo la sentenza, non è richiesto un nuovo, autonomo e completo esame della gravità indiziaria già valutata nel giudizio di merito
- Per i reati di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione forte sull'adeguatezza della custodia in carcere: l'onere di fornire prove concrete della rescissione del vincolo associativo grava sull'imputato
- Il mero decorso del tempo ('periodo silente'), la semplice osservanza delle prescrizioni o deduzioni congetturali non sono, di per sé, idonei a superare la presunzione di pericolosità; servono elementi concreti e verificabili (es. comportamenti documentati e prove del distacco irreversibile dal sodalizio)
- Quando la misura cautelare è adottata dopo una sentenza di condanna, l'ordinanza può limitarsi a indicare il titolo della condanna e gli elementi di fatto a carico: non è necessario riaprire la valutazione critica degli indizi già pacificamente valutati nel processo
- In casi simili, la difesa deve puntare su elementi probatori o documentali specifici e attuali che dimostrino la cessazione del rapporto associativo o l'impossibilità di reiterazione o fuga, non su generiche circostanze personali
- Proceduralmente, se il ricorso in Cassazione non introduce profili nuovi o comprovanti vizi gravi di diritto, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
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