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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/248

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-tetraidrochinossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchinossalina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza come additivi per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, nove sostanze già esistenti nel registro degli additivi per tutte le specie animali. L'autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, ma ha evidenziato la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di inalazione, contatto cutaneo e oculare. Il regolamento disciplina anche specifici obblighi di etichettatura, livelli massimi raccomandati e un regime transitorio per consentire l'adeguamento degli operatori.

Autorizzazione di nove sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d'uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-tetraidrochinossalina, 2-etilpirazina e 5-metilchinossalina. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si applica nell'Unione europea con effetto diretto; sono previste esclusioni specifiche per l'acqua di abbeveraggio, non essendo autorizzato l'uso delle sostanze in questione in tale matrice, pur restando consentito l'impiego in alimenti composti somministrati nell'acqua. Sono previste misure transitorie per scorte prodotte ed etichettate prima di determinate date del 2018, 2019 e 2020.

Autorizzazione di sostanze aromatiche come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/248 della Commissione autorizza nove sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell'ambito della categoria degli additivi organolettici e del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce la valutazione scientifica dell'EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione, pur segnalando la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori.

Presupposti e valutazione scientifica

La Commissione richiama il fatto che le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del medesimo regolamento, l'EFSA ha concluso, nel parere del 6 dicembre 2016, che le sostanze non producono effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente alle condizioni d'uso proposte. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessaria un'ulteriore dimostrazione dell'efficacia, poiché le sostanze svolgono nei mangimi una funzione essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti.

Ambito di autorizzazione

Sono autorizzate le seguenti sostanze: 2,3-dietilpirazina; 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina; 2-acetil-3-etilpirazina; 2,3-dietil-5-metilpirazina; 2-(sec-butil)-3-metossipirazina; 2-etil-3-metossipirazina; 5,6,7,8-tetraidrochinossalina; 2-etilpirazina; 5-metilchinossalina. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e vale alle condizioni tecniche e di etichettatura stabilite nell'allegato. Il regolamento precisa inoltre che il mancato inserimento dell'uso nell'acqua di abbeveraggio non esclude l'impiego delle sostanze in alimenti composti somministrati nell'acqua.

Condizioni d'uso e limiti raccomandati

Per tutte le sostanze l'allegato prevede che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per le sostanze diverse dalla 5-metilchinossalina, il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità del 12% è pari a:

  • 0,1 mg/kg per suini e pollame;
  • 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie. Per la 5-metilchinossalina i livelli sono più bassi:
  • 0,05 mg/kg per suini e pollame;
  • 0,08 mg/kg per le altre specie e categorie.

Obblighi di etichettatura

L'allegato impone specifiche indicazioni in etichetta. L'etichetta dell'additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12%. Inoltre, il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela quando i livelli d'uso raccomandati comportano il superamento dei limiti fissati. Gli stessi elementi devono comparire sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore nel mangime completo supera i valori indicati nell'allegato.

Misure per la tutela degli utilizzatori

L'EFSA ha rilevato pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria, osservando che la maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Per questo l'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, tra cui protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Misure transitorie

L'articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l'esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo le regole precedenti. Additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, la disciplina transitoria si applica ai prodotti realizzati ed etichettati prima del 15 marzo 2019. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

L'articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell'allegato come additivi per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", per l'alimentazione di tutte le specie animali, alle condizioni indicate nell'allegato.

Condizioni tecniche di impiego ed etichettatura

Per tutte le sostanze sono previsti l'impiego sotto forma di premiscela, l'indicazione nelle istruzioni per l'uso delle condizioni di conservazione e stabilità e specifici requisiti di etichettatura. Quando i livelli d'uso raccomandati o il tenore nel mangime completo superano i livelli indicati nell'allegato, devono comparire in etichetta il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Per 2,3-dietilpirazina, 2,5 o 6-metossi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metossipirazina, 2-etil-3-metossipirazina, 5,6,7,8-tetraidrochinossalina e 2-etilpirazina i livelli massimi raccomandati sono 0,1 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per le altre specie e categorie; per 5-metilchinossalina sono 0,05 mg/kg per suini e pollame e 0,08 mg/kg per le altre specie e categorie, riferiti al mangime completo con umidità al 12%.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Regime transitorio

L'articolo 2 consente, fino a esaurimento scorte, la commercializzazione e l'uso di additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti; per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, fino a esaurimento scorte se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e valutazione scientifica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 6 dicembre 2016, che ha concluso per l'assenza di effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d'uso proposte, e ha confermato l'efficacia delle sostanze come aromi. L'EFSA ha inoltre rilevato rischi per gli utilizzatori e l'assenza di necessità di un monitoraggio post-immissione sul mercato.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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