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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26354/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, di un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto un capannone industriale. Secondo la curatela, la società venditrice dell'immobile e la società utilizzatrice erano collegate alla medesima compagine proprietaria; l'utilizzatrice versava in grave crisi finanziaria; il prezzo della vendita sarebbe poi stato riversato dalla venditrice all'utilizzatrice, con ulteriore rinuncia a un finanziamento infruttifero già concesso. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando nulli sia la compravendita sia il leasing; la Corte d'appello aveva confermato il decisum e accolto anche la domanda restitutoria del fallimento. La società ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe accertato l'accordo simulatorio e il necessario collegamento negoziale tra i soggetti coinvolti; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, comma 2, 1344 e 2744 c.c., per avere la Corte territoriale ravvisato la nullità dell'operazione senza accertare i presupposti giurisprudenziali del lease back in frode alla legge; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, asseritamente limitata a un mero recepimento della decisione di primo grado senza esame critico dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di negozio in frode alla legge e patto commissorio, avendo valorizzato elementi sintomatici come le condizioni anomale del leasing, il maxi canone iniziale, il pegno di importo rilevante, l'assenza del patto marciano, il collegamento tra le società e il riversamento del prezzo alla società utilizzatrice. Ha parimenti rigettato il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente, poiché la sentenza di merito, pur sintetica, aveva indicato le ragioni del dissenso rispetto ai motivi di appello ed esposto un percorso argomentativo controllabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e di quella fase di inibitoria in appello, oltre al contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio impedisce che un'operazione negoziale sia utilizzata per attribuire al creditore un vantaggio ingiusto collegato alla garanzia dell'adempimento, quando emergano elementi sintomatici di frode alla legge.

  • art. 1344 c.c.

    La nullità per causa illecita/frode alla legge richiede la prova di elementi concreti che mostrino l'aggiramento della norma imperativa attraverso il collegamento negoziale.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    L'autonomia contrattuale non consente di realizzare assetti negoziali contrari a norme imperative o diretti a eludere divieti di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito usare il motivo per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare la ratio decidendi o si risolva in argomentazioni incomprensibili o meramente apparenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione può essere sinteticamente resa anche per relationem, purché il giudice dia conto delle ragioni della decisione e dell'infondatezza dei motivi di gravame.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, ossia deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lease back, la nullità per violazione del divieto di patto commissorio richiede la compresenza di specifici elementi sintomatici: preesistente rapporto di debito/credito, stato di difficoltà finanziaria della parte coinvolta e vantaggio ingiusto del concedente, desumibile anche dalle condizioni complessive dell'operazione.
  • La verifica della sussistenza di un negozio in frode alla legge non può essere compiuta in astratto, ma mediante l'accertamento concreto della causa reale dell'operazione e del collegamento funzionale tra i contratti coinvolti.
  • In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, essendo limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua formale intestazione, mira in realtà a contestare l'accertamento del fatto e la sua sussunzione effettuata dal giudice di merito.
  • La motivazione per relationem è valida se la sentenza d'appello, anche in modo sintetico, rende percepibili le ragioni della conferma della decisione di primo grado e l'infondatezza dei motivi di gravame; è nulla solo se si traduce in adesione acritica e non controllabile.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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