Cassazione Civile, Ordinanza n. 34587/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore ipotecario)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato una persona proprietaria esclusiva, per usucapione ultraventennale, di due immobili formalmente intestati a un altro soggetto, sui quali una banca aveva iscritto ipoteche a garanzia di mutui concessi a quest'ultimo. La banca, ritenendo che la sentenza di usucapione fosse stata ottenuta con dolo e collusione tra le parti del giudizio originario e mediante testimoni compiacenti, propose opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Il Tribunale accolse l'opposizione e la Corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto un vizio di "errata valutazione delle prove e degli elementi di fatto", sostenendo che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti di collusione, che i testimoni avessero confermato i capitoli di prova e che taluni elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero significativi ai fini dell'interruzione del possesso ad usucapionem. Ha inoltre contestato, in modo del tutto generico, la condanna alle spese e la sanzione ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente si fosse limitata a riproporre censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e che mirasse in realtà a ottenere un nuovo e non consentito riesame del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha ritenuto integrata la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa di euro 10.200. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c.
È lo strumento utilizzato dal terzo pregiudicato per reagire a una sentenza resa all'esito di un giudizio cui non ha partecipato, quando si deduca dolo o collusione ai suoi danni.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile, meramente riproduttivo di censure già respinte in appello e privo di reale confronto con la sentenza impugnata, può integrare colpa grave e fondare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo in via generale nella regola sull'onere della prova, ma non come tema decisivo della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e degli indizi; il controllo di legittimità riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non la diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la riproposizione delle stesse censure già disattese in appello, senza specifica critica delle rationes decidendi, espone all'inammissibilità.
- La valutazione del compendio indiziario, anche quando fondato su presunzioni, appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non manca l'esame di fatti decisivi.
- La proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, generica o meramente dilatoria può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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