Sentenza n. 147/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13.5.2025, n. 150, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 13 maggio 2025, n. 150, relativa al rilascio della carta del docente e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta, accreditare gli importi dovuti, corrispondere la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e rifondere le spese di lite. Il giudicato riguardava due annualità scolastiche per due ricorrenti e una annualità per la terza, per complessivi 2.500 euro, oltre accessori e 1.030 euro per onorari della precedente controversia. Dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 14 maggio 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l’inottemperanza al giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni rendeva procedibile l’azione di ottemperanza. Poiché il Ministero non aveva contestato l’inadempimento e non aveva assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Ministero deve rilasciare la carta del docente e accreditarvi 1.000 euro per ciascuna delle prime due ricorrenti e 500 euro per la terza, con i relativi accessori, nonché versare 1.030 euro per onorari, oltre accessori, già liquidati nella sentenza ottemperanda. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, non avendo contestato il ricorso, avrebbe dovuto provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato; la mancata prova ha giustificato l’accoglimento dell’actio iudicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può agire per ottenere l’attuazione coattiva del giudicato.
- Quando l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta l’inadempimento dedotto e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare non solo l’adozione dell’atto formale previsto dal giudicato, ma anche il compimento degli atti materiali necessari a realizzarne integralmente gli effetti economici.
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