Sentenza n. 283/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 529/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per complessivi euro 2.000,00, riferiti agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 12 dicembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla carta docente e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 529/2024, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, oppure un dirigente o funzionario delegato, che dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale base del diritto della docente alla carta docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono richiamati nella domanda quanto alle modalità e funzionalità della carta docente, senza ulteriore interpretazione specifica nella sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della pronuncia non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza quando l’obbligo esecutivo risulti ancora adempiuto.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il giudizio di ottemperanza può essere attivato dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una specifica richiesta dell’interessato e al decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo.
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