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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21599/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva accolto un'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare contro organi amministrativi e di controllo della società, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione dell'avviso perché la sentenza tassata non era adeguatamente individuata né allegata, mancata conoscibilità del presupposto impositivo, errata applicazione del principio di alternatività IVA/registro, e omessa indicazione dei criteri di calcolo di rivalutazione e interessi. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 58 e carenza assoluta di motivazione, sostenendo l'inammissibilità della produzione in appello della sentenza e l'insufficienza della motivazione della CTR; (2) violazione della l. n. 241/1990, art. 3 e della l. n. 212/2000, art. 7, per asserito difetto di motivazione dell'avviso, mancanza di allegazione della sentenza e dell'autorità emanante, e per contestare la conoscenza del presupposto; (3) ulteriore violazione delle medesime norme per la mancata specificazione della causale della condanna risarcitoria, con impossibilità di verificarne il quantum; (4) violazione delle stesse norme per mancata esplicitazione dei parametri di rivalutazione monetaria e interessi legali. Con una memoria successiva il ricorrente ha introdotto una nuova questione sulla registrazione "a debito" ex art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, ma la Corte l'ha ritenuta nuova e quindi inammissibile. Con ulteriore memoria, però, è stato documentato l'annullamento in autotutela dell'avviso da parte dell'Agenzia, intervenuto dopo il riconoscimento del presupposto di prenotazione a debito da parte della Corte d'Appello, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato, a seguito della diversa valutazione del giudice che ha chiesto la prenotazione a debito della registrazione della sentenza ex art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986. Tale sopravvenuto annullamento ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, art. 46. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto/cessato nella materia del contendere, con compensazione integrale delle spese tra le parti e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Nel processo tributario non è consentita la produzione di nuove prove in appello se non nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; la memoria non può ampliare i motivi originari del ricorso.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata come parametro di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non affronta il merito perché il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di individuare il presupposto e di contestarne la pretesa; la censura resta assorbita dall'annullamento in autotutela.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, lett. d)

    La sentenza che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato è richiamata quale ipotesi di registrazione a debito; la questione è stata però introdotta tardivamente e, comunque, ha condotto all'annullamento dell'atto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    È vietata la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    L'annullamento dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g-bis

    L'istanza di autotutela è richiamata come atto suscettibile di autonoma impugnazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi originariamente dedotti contro l'atto impugnato; non possono essere introdotte in memoria nuove questioni di diritto o di fatto che presuppongano accertamenti non svolti nei gradi di merito.
  • La produzione di nuovi documenti o nuove prove in appello non può tradursi nell'ampliamento del contenuto dell'impugnazione oltre i limiti consentiti dal rito tributario.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo sopravvenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto sostanziale della controversia tributaria.
  • Nel giudizio di impugnazione di un atto fiscale la motivazione è sufficiente quando consenta di individuare il presupposto della pretesa e di esercitare il diritto di difesa; tuttavia le doglianze restano assorbite se l'atto viene successivamente annullato.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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