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Ordinanza

Ordinanza n. 2963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00469/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto le domande di accertamento della risoluzione di intese preliminari e di annullamento di atti urbanistici e comunali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti. In primo grado avevano chiesto l'accertamento della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta delle intese preliminari sottoscritte il 19 luglio 2010, nonché l'annullamento della delibera consiliare di approvazione definitiva del Piano di zona n. 2 Acqualonga in variante al PRG e di altra delibera consiliare. Con i motivi aggiunti avevano impugnato ulteriori delibere comunali e, successivamente, diffide del Comune relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con le intese preliminari. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi d'appello. Nel corso dell'udienza gli appellanti hanno contestato la possibilità di dichiarare l'interruzione in assenza della notificazione alle controparti della comunicazione dell'evento interruttivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dato atto dell'interruzione del processo a seguito della morte della parte appellata privata, avvenuta il 31 dicembre 2025 e dichiarata dai suoi difensori con atto depositato il 24 febbraio 2026. Ha ritenuto applicabili al processo amministrativo gli artt. 299 e 300 c.p.c. in forza del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a., oltre all'art. 79, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha affermato che la dichiarazione dell'evento interruttivo contenuta in un atto depositato in giudizio è sufficiente quando sia legalmente conosciuta dalle altre parti perché trattata in un'udienza regolarmente fissata e comunicata; non è quindi indispensabile una distinta notificazione della comunicazione dell'evento alle controparti. Poiché le parti costituite erano state rese edotte della morte e della richiesta di interruzione, il processo è stato dichiarato interrotto senza esame del merito dell'appello e senza decisione sulla fondatezza delle domande originarie.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Impone di dare atto dell'interruzione del processo amministrativo nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sull'interruzione.

  • art. 299 c.p.c.

    Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.

    Disciplina l'interruzione per morte o perdita della capacità processuale sopravvenuta prima della costituzione e le possibilità di prosecuzione volontaria o riassunzione.

  • art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.

    Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

    Quando la parte costituita tramite procuratore muore, la dichiarazione del procuratore in udienza o la notificazione alle altre parti determina l'interruzione; nel caso deciso, la conoscenza legale dell'evento derivante dalla trattazione in udienza di un atto depositato è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore determina l'interruzione del giudizio quando l'evento sia dichiarato dal difensore o notificato alle altre parti, secondo il rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'art. 39 c.p.a.
  • La dichiarazione della causa interruttiva contenuta in un atto depositato nel processo può essere sufficiente anche senza una distinta notificazione alle controparti, purché queste ne abbiano avuto legale conoscenza perché l'atto è stato oggetto di trattazione in un'udienza regolarmente fissata e comunicata.
  • L'interruzione del processo può essere dichiarata anche in appello quando l'evento interruttivo sopravvenga dopo la costituzione della parte deceduta e sia stato portato a conoscenza delle altre parti costituite; l'accertamento dell'interruzione precede ogni esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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