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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12598/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un cambio appalto nel settore multiservizi. I lavoratori, già dipendenti della precedente appaltatrice, erano stati collocati in CIGS e risultavano inseriti nell'elenco trasmesso dalla precedente impresa alla società subentrante, la quale si era impegnata ad assumerli alle proprie dipendenze con le medesime mansioni, lo stesso inquadramento nel 4° livello del CCNL Multiservizi e lo stesso orario. La società subentrante rifiutava poi l'assunzione. I lavoratori agivano per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione e il risarcimento del danno da mancata assunzione. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo non operante alcuna decadenza ex art. 32 L. 183/2010, applicabile l'art. 4 del CCNL Multiservizi e dovuto un risarcimento parametrato alle retribuzioni non percepite. In cassazione la società ricorrente deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del CCNL del 31.5.2011, contestando che il danno da mancata assunzione dovesse essere commisurato alla retribuzione goduta presso la precedente appaltatrice invece che al minimo retributivo previsto dal CCNL per le mansioni di pulizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che la ricorrente non aveva efficacemente censurato due rationes della sentenza impugnata: la qualificazione della liquidazione come equitativa e la valutazione della Corte d'appello sulla genericità della contestazione del quantum debeatur. Nel merito, ha ritenuto conforme a legittimità la decisione impugnata, richiamando l'orientamento già espresso da Cass. n. 22095/2023: nel caso di violazione del diritto al mantenimento del posto in ipotesi di cambio appalto disciplinato dall'art. 4 del CCNL Multiservizi, il rifiuto di assumere il lavoratore integra inadempimento contrattuale e comporta il diritto all'integrale risarcimento del danno, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, quantificabile almeno nelle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito per l'intero periodo dell'inadempimento, salva la prova di fatti limitativi della responsabilità a carico del datore inadempiente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 CCNL del 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi

    Nel cambio appalto, se ricorrono i presupposti contrattuali, il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto alle condizioni previste dal contratto collettivo; il rifiuto di assunzione del nuovo appaltatore integra inadempimento risarcibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento da inadempimento deve comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante, secondo il criterio della causalità giuridica.

  • art. 1227 c.c.

    La responsabilità del datore inadempiente può essere ridotta o esclusa solo per fatti limitativi provati dal medesimo soggetto obbligato.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    La Corte d'appello aveva escluso che l'azione dei lavoratori fosse soggetta alla decadenza prevista da questa disposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel cambio appalto disciplinato dal contratto collettivo, il rifiuto del nuovo appaltatore di assumere il lavoratore che aveva diritto al passaggio integra un inadempimento contrattuale, non una mera responsabilità precontrattuale.
  • In caso di mancata assunzione dovuta, il danno risarcibile va ricondotto ai criteri generali dell'art. 1223 c.c. e comprende l'intero pregiudizio derivante dall'inadempimento, almeno per le retribuzioni perdute nel periodo di mancato impiego.
  • La quantificazione del danno può essere effettuata in via equitativa quando il giudice di merito lo ritenga necessario, ma una censura di cassazione deve investire specificamente anche le rationes decidendi autonome poste a base della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione del quantum debeatur deve essere specifica; una critica generica alla quantificazione del danno non è idonea a scardinare la sentenza impugnata.
  • Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di assunzione sopporta l'onere di provare eventuali fatti limitativi o estintivi della propria responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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