Sentenza del 03/01/2022 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
PROCESSO - VIOLAZIONE CONTRADDITORIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale per un nuovo esame dell'appello; in pratica l'impugnazione del ricorrente è accolta nella parte relativa alla nullità procedurale e viene disposta la rinnovazione del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La sentenza impugnata è stata dichiarata nulla perché non risulta alcuna comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza al difensore costituito; tale adempimento non risulta neanche dal foglio elenco. Si è ritenuta la violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione al difensore costituito integra una violazione del diritto al contraddittorio e può determinare la nullità della sentenza.
- Prima di pronunciare una decisione definitiva, l'autorità giudicante deve accertare e documentare l'avvenuta comunicazione dell'udienza (anche verificando il foglio elenco o altri registri); l'assenza di tali riscontri favorisce l'accoglimento dell'eccezione di nullità.
- Il rimedio principale è la dichiarazione di nullità della decisione e la rimessione della causa al giudice di primo grado o alla Commissione competente per un nuovo esame dell'appello, salvo che la parte non abbia comunque avuto effettiva possibilità di partecipare e difendersi.
- In situazioni analoghe, la parte che ritenga di non essere stata regolarmente informata deve tempestivamente eccepire la nullità e chiedere la rinnovazione del giudizio; è utile produrre prove della mancata ricezione (assenza di annotazioni nel foglio elenco, assenza di ricevute, dichiarazioni del difensore).
- La responsabilità di provare la regolarità delle notifiche e comunicazioni incombe sull'ufficio che deve dimostrare l'effettiva effettuazione dell'adempimento; in mancanza, prevale la tutela del diritto di difesa del contribuente.
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