Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (23/07/2020) che, dopo aver dichiarato la prescrizione di numerosi capi, confermava condanne per falsità relative a verbali della commissione edilizia integrata (capo 33: falsa attestazione di presenza del geom. Spinosa, per Fiorillo, Loffreda, Cefarelli) e per falsificazioni di annotazioni di protocollo e ricevute di raccomandata (capi 2, 194, 195, per Montone). I ricorrenti denunciavano: errata interpretazione del verbale (sarebbe solo indicata la composizione e non la presenza dei singoli), mancanza dell'animus nocendi, carenza della natura fidefaciente dell'atto endoprocedimentale, inutilizzabilità o inattendibilità di dichiarazioni predibattimentali, rifiuto di prove decisive (perizia grafica), erronea qualificazione giuridica delle ricevute 22R, omissione di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'indulto, e vizi motivazionali per omessa valutazione di memorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che: il verbale, per la sua struttura, consente di desumere la presenza di tutti i componenti indicati salvo specifica indicazione di assenza; la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione sono sufficienti ai fini del dolo (non è necessaria la prova dell'animus di nuocere); il verbale della commissione è atto pubblico fidefaciente (art. 2700 c.c.) anche se endoprocedimentale; la falsità così accertata non è innocua; la richiesta di perizia grafica non costituiva "prova decisiva" e il diniego è sindacabile solo in limiti ristretti; il modello 22R (ricevuta di accettazione della raccomandata) è atto pubblico e non mera certificazione amministrativa; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa pronuncia sull'indulto non sono censurabili in cassazione ove il merito sia adeguatamente motivato o la decisione rimessa al giudice dell'esecuzione; l'inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali non inciderebbe sulla decisione se sussistono altre risultanze resistenti. I ricorrenti sono pertanto stati condannati alle spese e i provvedimenti di merito restano confermati.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto di doglianze sulla motivazione e sulle prove; utilizzo per censurare vizi motivazionali e prove non valutate.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione; impugnazioni relative a decisioni di merito.
art. 479 cod. pen.
Norma che punisce il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico; applicata al capo 33 per la falsa attestazione di presenza nel verbale.
art. 476, comma 2, cod. pen.
Aggravante per il falso commesso su atto pubblico: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante trattandosi di atto pubblico fidefaciente (verbale della commissione).
art. 29 cod. pen.
Richiamato in relazione all'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici) connessa alla pena principale determinata in sede di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nella loro concessione e la limitata sindacabilità in cassazione se motivazione logica e sufficiente.
art. 163 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 62-bis in ordine ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti; la decisione sul merito resta prerogativa del giudice di merito.
art. 2700 cod. civ.
Principio di fede privilegiata dell'atto pubblico: il verbale della commissione e la ricevuta 22R fanno piena prova dei fatti attestati (provenienza e fatti attestati dal pubblico ufficiale).
art. 2699 cod. civ.
Richiamato nella discussione sull'efficacia probatoria degli atti; distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo rispetto all'onere della prova contraria.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla richiesta di assunzione di prova decisiva (perizia grafica): la Corte ha ritenuto che la perizia non rientrasse nella categoria di "prova decisiva" censurabile in cassazione.
Massime di principio
- La semplice indicazione in epigrafe della composizione di un organo collegiale, in assenza di specifica annotazione di assenza, può essere logicamente interpretata come attestazione della presenza di tutti i componenti.
- Per il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione; non è necessario provare l'animus nocendi o l'intento specifico di nuocere.
- I verbali di organi pubblici e le ricevute ufficiali (es. modello 22R) possono essere qualificati come atti pubblici fidefacienti (art. 2700 c.c.), anche se hanno natura endoprocedimentale; ciò li rende protetti dalla fede privilegiata e idonei a integrare reati di falsità aggravata.
- La rilevanza penale della falsità non si esaurisce valutando la presunta utilità o l'effettiva lesività dell'atto: la lesione della fede pubblica e l'affidamento dei terzi costituiscono profili autonomi e rilevanti.
- Il diniego di una perizia tecnica non è sempre sindacabile in cassazione se non costituisce rifiuto di "prova decisiva"; le decisioni di fatto adeguatamente motivate sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità.
- La contestazione dell'inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali richiede di dimostrare l'incidenza della loro perdita sulla "prova di resistenza": se esistono altre risultanze convergenti la censura può essere inammissibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione di benefici come l'indulto sono valutazioni di merito e, salvo vizio motivazionale grave, difficilmente correggibili in cassazione; la questione dell'indulto non è rimessa alla cassazione se il giudice di merito non si è pronunziato espressamente.
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