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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (23/07/2020) che, dopo aver dichiarato la prescrizione di numerosi capi, confermava condanne per falsità relative a verbali della commissione edilizia integrata (capo 33: falsa attestazione di presenza del geom. Spinosa, per Fiorillo, Loffreda, Cefarelli) e per falsificazioni di annotazioni di protocollo e ricevute di raccomandata (capi 2, 194, 195, per Montone). I ricorrenti denunciavano: errata interpretazione del verbale (sarebbe solo indicata la composizione e non la presenza dei singoli), mancanza dell'animus nocendi, carenza della natura fidefaciente dell'atto endoprocedimentale, inutilizzabilità o inattendibilità di dichiarazioni predibattimentali, rifiuto di prove decisive (perizia grafica), erronea qualificazione giuridica delle ricevute 22R, omissione di riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'indulto, e vizi motivazionali per omessa valutazione di memorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che: il verbale, per la sua struttura, consente di desumere la presenza di tutti i componenti indicati salvo specifica indicazione di assenza; la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione sono sufficienti ai fini del dolo (non è necessaria la prova dell'animus di nuocere); il verbale della commissione è atto pubblico fidefaciente (art. 2700 c.c.) anche se endoprocedimentale; la falsità così accertata non è innocua; la richiesta di perizia grafica non costituiva "prova decisiva" e il diniego è sindacabile solo in limiti ristretti; il modello 22R (ricevuta di accettazione della raccomandata) è atto pubblico e non mera certificazione amministrativa; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa pronuncia sull'indulto non sono censurabili in cassazione ove il merito sia adeguatamente motivato o la decisione rimessa al giudice dell'esecuzione; l'inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali non inciderebbe sulla decisione se sussistono altre risultanze resistenti. I ricorrenti sono pertanto stati condannati alle spese e i provvedimenti di merito restano confermati.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto di doglianze sulla motivazione e sulle prove; utilizzo per censurare vizi motivazionali e prove non valutate.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione; impugnazioni relative a decisioni di merito.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che punisce il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico; applicata al capo 33 per la falsa attestazione di presenza nel verbale.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Aggravante per il falso commesso su atto pubblico: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante trattandosi di atto pubblico fidefaciente (verbale della commissione).

  • art. 29 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici) connessa alla pena principale determinata in sede di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nella loro concessione e la limitata sindacabilità in cassazione se motivazione logica e sufficiente.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 62-bis in ordine ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti; la decisione sul merito resta prerogativa del giudice di merito.

  • art. 2700 cod. civ.

    Principio di fede privilegiata dell'atto pubblico: il verbale della commissione e la ricevuta 22R fanno piena prova dei fatti attestati (provenienza e fatti attestati dal pubblico ufficiale).

  • art. 2699 cod. civ.

    Richiamato nella discussione sull'efficacia probatoria degli atti; distinzione tra atto pubblico e certificato amministrativo rispetto all'onere della prova contraria.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla richiesta di assunzione di prova decisiva (perizia grafica): la Corte ha ritenuto che la perizia non rientrasse nella categoria di "prova decisiva" censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • La semplice indicazione in epigrafe della composizione di un organo collegiale, in assenza di specifica annotazione di assenza, può essere logicamente interpretata come attestazione della presenza di tutti i componenti.
  • Per il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione; non è necessario provare l'animus nocendi o l'intento specifico di nuocere.
  • I verbali di organi pubblici e le ricevute ufficiali (es. modello 22R) possono essere qualificati come atti pubblici fidefacienti (art. 2700 c.c.), anche se hanno natura endoprocedimentale; ciò li rende protetti dalla fede privilegiata e idonei a integrare reati di falsità aggravata.
  • La rilevanza penale della falsità non si esaurisce valutando la presunta utilità o l'effettiva lesività dell'atto: la lesione della fede pubblica e l'affidamento dei terzi costituiscono profili autonomi e rilevanti.
  • Il diniego di una perizia tecnica non è sempre sindacabile in cassazione se non costituisce rifiuto di "prova decisiva"; le decisioni di fatto adeguatamente motivate sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità.
  • La contestazione dell'inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali richiede di dimostrare l'incidenza della loro perdita sulla "prova di resistenza": se esistono altre risultanze convergenti la censura può essere inammissibile.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione di benefici come l'indulto sono valutazioni di merito e, salvo vizio motivazionale grave, difficilmente correggibili in cassazione; la questione dell'indulto non è rimessa alla cassazione se il giudice di merito non si è pronunziato espressamente.

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