Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10059/2025, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento ricevuto il 24 maggio 2021 di rigetto del Progetto standardizzato (PS) n. CB0000000970, nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, incluso in via subordinata l'art. 2, comma 1 del D.M. 10 maggio 2018, e per l'accertamento del diritto alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti e la relativa condanna

Giustizia amministrativa202507136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 10059/2025 e, in primo grado, provvedimento del GSE di rigetto del Progetto standardizzato n. CB0000000970 per l'ottenimento dei Certificati Bianchi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato al GSE un progetto standardizzato relativo all'installazione di LED per l'illuminazione stradale, dichiarando che i lavori erano iniziati prima della domanda. Il GSE aveva respinto l'istanza ritenendo che tutti gli impianti, sia ante sia post intervento, fossero già dotati di misuratori di energia elettrica e che, pertanto, il progetto dovesse essere valutato con il metodo a consuntivo, non con quello standardizzato. Il GSE aveva inoltre escluso la conversione dell'istanza in progetto a consuntivo, poiché l'intervento era già iniziato alla data della domanda. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha sostenuto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), e dell'allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017, deducendo che la non convenienza economica riguardava l'installazione di nuovi misuratori dedicati e che la presenza di misuratori già esistenti non avrebbe escluso la natura standardizzata del progetto; ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria per mancata valutazione dei propri apporti istruttori. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità del D.M. 10 maggio 2018, per violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché per irragionevolezza e contraddittorietà, sostenendo che la deroga temporale prevista per i progetti standardizzati avrebbe dovuto essere estesa ai progetti a consuntivo, che la società affermava di non aver potuto presentare tempestivamente per la disciplina allora vigente sulla baseline e sui risparmi addizionali.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ricostruito la distinzione tra metodo a consuntivo e metodo standardizzato prevista dal D.M. 11 gennaio 2017. Il metodo a consuntivo consente una misurazione puntuale delle grandezze energetiche e costituisce il sistema ordinario e preferibile, mentre il metodo standardizzato è residuale e consente una quantificazione stimata sulla base di un campione rappresentativo, quando l'intervento è ripetitivo e non è economicamente conveniente installare misuratori dedicati ai singoli interventi. Se i misuratori sono già presenti e consentono la misurazione effettiva dei consumi, viene meno il presupposto per ricorrere al metodo standardizzato; i due metodi non sono fungibili. La società aveva dichiarato che il progetto era iniziato prima della presentazione dell'istanza, sicché non avrebbe potuto essere ammessa neppure come progetto a consuntivo, per il requisito temporale dell'art. 2, lettera o), del D.M. 11 gennaio 2017. Non era quindi necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, poiché i dati rilevanti risultavano dalle dichiarazioni e integrazioni della stessa società. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, non essendo mai stata presentata una domanda di progetto a consuntivo; inoltre, la censura è stata comunque ritenuta infondata nel merito. La diversa disciplina temporale del D.M. 10 maggio 2018 è stata considerata espressione non irragionevole della discrezionalità regolatoria, poiché solo per i progetti standardizzati l'impossibilità di presentazione derivava dalla mancata disponibilità delle schede tecniche, mentre per i progetti a consuntivo l'asserita impossibilità dipendeva da valutazioni tecniche sui requisiti di risparmio addizionale. Il GSE aveva pertanto correttamente escluso sia la qualificazione come progetto standardizzato sia la conversione in progetto a consuntivo. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.M. 11 gennaio 2017

    a) metodo a consuntivo [...] b) metodo standardizzato [...]

    Il metodo a consuntivo si fonda sulla misurazione puntuale dei consumi; il metodo standardizzato è ammesso per interventi ripetitivi quando sia dimostrata la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. Se i misuratori sono già presenti, non ricorrono le condizioni del metodo standardizzato.

  • Allegato 1, capitolo 2, punto 2.1, D.M. 11 gennaio 2017

    Il metodo di valutazione standardizzato [...] quantifica il risparmio energetico addizionale [...] per cui sia dimostrabile: a) la ripetitività [...] b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi

    La misurazione standardizzata è residuale e basata su un campione rappresentativo; il proponente deve dimostrare la ripetitività dell'intervento e la non convenienza economica dei misuratori dedicati.

  • art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 11 gennaio 2017

    la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi

    Il progetto ammissibile deve essere avviato dopo la presentazione dell'istanza; il requisito temporale impedisce di qualificare come progetto a consuntivo un intervento già iniziato.

  • art. 2, D.M. 10 maggio 2018

    sono [...] applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto

    La deroga temporale è stata prevista per i progetti standardizzati in collegamento con l'approvazione delle relative tipologie e schede tecniche; la mancata estensione ai progetti a consuntivo non è stata ritenuta irragionevole.

  • art. 7, comma 5, D.M. 11 gennaio 2017

    Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE

    La disciplina privilegia una quantificazione effettiva e verificata del risparmio energetico, coerente con il metodo a consuntivo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare l'istanza come progetto a consuntivo quando non siano rispettati i requisiti temporali sostanziali previsti dalla disciplina di settore.

  • art. 3 Cost.

    La censura di violazione dell'uguaglianza sostanziale non è stata accolta, poiché la differenziazione tra progetti standardizzati e progetti a consuntivo è stata ritenuta collegata a situazioni oggettivamente diverse.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo alla buona amministrazione non ha condotto all'annullamento del decreto ministeriale o del diniego del GSE.

Massime di principio

  • Nel sistema dei Certificati Bianchi, il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi e sulla verifica effettiva del risparmio addizionale, costituisce il metodo ordinario e preferibile; il metodo standardizzato ha natura residuale e consente una quantificazione stimata mediante un campione rappresentativo.
  • La presenza di misuratori già installati e funzionanti, idonei a consentire la misurazione diretta dei consumi degli interventi, esclude il ricorso al metodo standardizzato, poiché viene meno la condizione della non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati.
  • I metodi a consuntivo e standardizzato non sono fungibili: un progetto tecnicamente riconducibile alla misurazione effettiva non può essere ammesso come standardizzato per il solo fatto che l'installazione di ulteriori misuratori risulterebbe economicamente non conveniente.
  • Il requisito per cui l'avvio della realizzazione del progetto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza impedisce di qualificare come progetto a consuntivo un intervento già iniziato, anche quando l'istanza sia stata presentata con diverso metodo di calcolo.
  • La mancata previsione, da parte di un decreto ministeriale, di una deroga temporale per i progetti a consuntivo non è irragionevole quando la deroga per i progetti standardizzati sia giustificata dalla precedente indisponibilità delle schede tecniche necessarie alla loro presentazione, mentre per i progetti a consuntivo l'asserita impossibilità dipenda da valutazioni sui requisiti tecnici di ammissibilità.
  • Non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio quando i fatti decisivi, quali la presenza dei misuratori e la data di avvio dell'intervento, risultano espressamente dichiarati dal proponente nella domanda e nelle successive integrazioni.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.