Cassazione Penale, Sentenza n. 20963/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, decidendo su sentenza resa in rito abbreviato, aveva confermato la condanna di un imputato per estorsione aggravata e aveva riformato parzialmente la decisione nei confronti di un coimputato per reati in materia di stupefacenti, escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena con applicazione della continuazione con precedente giudicato. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Per il primo ricorrente si è dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 441 c.p.p. per avere il giudice di primo grado acquisito, dopo la scelta del rito abbreviato, un'annotazione di P.G. integrativa che rettificava una legenda fotografica, con asserita violazione della cristallizzazione del quadro probatorio; 2) violazione del diritto di difesa e dell'art. 441 c.p.p. per il rigetto della richiesta di escutere l'ufficiale di P.G. e la persona offesa, al fine di controprovare sulla rettifica intervenuta. Per il secondo ricorrente si è dedotto: 1) omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla prova della pluralità di cessioni di stupefacente, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rinunciato anche quel profilo; 2) violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per avere la Corte determinato cumulativamente l'aumento di pena per continuazione senza distinguere i singoli aumenti per ciascun reato satellite; 3) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, senza adeguato confronto con il ruolo esecutivo e con l'assenza di precedenti di rilievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso del primo imputato, osservando che l'integrazione probatoria disposta in abbreviato ex art. 441, comma 5, c.p.p. può riguardare anche la ricostruzione del fatto e che, nel caso concreto, la rettifica dell'annotazione di P.G. aveva solo chiarito un errore materiale già emerso agli atti, senza introdurre un autonomo itinerario probatorio. Ha inoltre giudicato correttamente negata la prova contraria richiesta dalla difesa, perché la nuova acquisizione era mirata solo a correggere l'errore materiale e la difesa non aveva contestato che la persona ritratta nella foto fosse l'imputato. Quanto al secondo imputato, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché concernente questioni già oggetto di rinuncia in appello, con conseguente formazione del giudicato interno su quel punto; il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato, poiché la sentenza d'appello aveva in realtà indicato gli aumenti per i singoli episodi e la doglianza non censurava la congruità complessiva della pena; il terzo motivo è stato giudicato generico, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gravità della condotta, contesto associativo e precedenti penali. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 441 c.p.p.
Nel rito abbreviato il giudice può disporre integrazione probatoria quando sia necessaria ai fini della decisione; il potere non è limitato alla sola prova su temi estranei al fatto, ma non può esplorare itinerari probatori autonomi rispetto allo stato degli atti.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Le censure di legittimità sono scrutinabili solo nei limiti dei vizi dedotti, ma devono essere specifiche e non possono risolversi in contestazioni generiche o relative a questioni precluse dal giudicato interno.
art. 81 c.p.
In tema di continuazione, gli aumenti di pena devono essere correlati ai singoli reati satellite; la motivazione può essere sintetica, purché consenta di verificare proporzione e rispetto dei limiti legali.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazione dei criteri legali, non per una diversa valutazione di merito non supportata da specifiche censure di congruità.
art. 133 c.p.
Il giudizio su pena e attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e fondata su elementi rilevanti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando la gravità del fatto, il contesto criminoso e i precedenti dell'imputato, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti prevalenti.
art. 597 c.p.p.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive il giudizio ai punti devoluti; se il motivo è rinunciato in appello, la relativa questione si consolida e non può essere riproposta in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 629 c.p.
Il reato di estorsione è oggetto della conferma di condanna nel capo relativo al primo imputato.
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nei capi contestati.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato per i reati di cessione di sostanze stupefacenti contestati al secondo imputato.
art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203
Contestata come aggravante nei reati in materia di stupefacenti, poi esclusa dalla Corte di appello.
art. 441 c.p.p.
L'integrazione probatoria in abbreviato non determina di per sé violazione del diritto di difesa se la prova è solo chiarificatrice di un dato già emergente dagli atti.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice può integrare il materiale probatorio anche per chiarire errori materiali o aspetti già emersi dagli atti, purché non introduca un autonomo e nuovo thema probandum estraneo al compendio già formatosi.
- La richiesta di prova contraria rispetto a un'integrazione istruttoria disposta d'ufficio è ammissibile solo se la parte indica specificamente i fatti nuovi su cui l'ulteriore prova deve incidere; in mancanza, il rigetto non integra vizio di legittimità.
- La rinuncia, in appello, a un motivo devolutivo determina il consolidamento del relativo capo o punto della decisione e preclude la riproposizione della questione in cassazione.
- In tema di reato continuato, il giudice deve dare conto degli aumenti di pena riferiti ai reati satellite in modo da rendere verificabile la proporzione complessiva; tuttavia, il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a lamentare la mancata distinta indicazione degli aumenti senza contestare la congruità globale della pena.
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione richiama elementi rilevanti, quali gravità della condotta, contesto criminoso e precedenti dell'imputato.
- Le doglianze che si limitano a riproporre le medesime contestazioni già svolte in appello, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, sono generiche e inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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