Sentenza del 22/01/2016 n. 1145 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento. I primi due motivi denunciavano omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR avesse motivato genericamente sulla mancata prova della presentazione dell'istanza di condono e dei relativi versamenti e che l'Ufficio non avesse fornito i dati necessari per consentire il perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 15, comma 4, della stessa legge, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un atto con i dati utili al calcolo delle somme dovute anziché procedere direttamente con l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, poiché la CTR aveva indicato chiaramente la ragione della decisione: la contribuente non aveva provato né la presentazione dell'istanza di condono per il 1998 né l'effettuazione dei versamenti necessari. Le doglianze sull'asserita mancata collaborazione dell'Ufficio sono state giudicate generiche e non autosufficienti, anche perché la contribuente non aveva riportato il contenuto del processo verbale di constatazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava direttamente l'attività dell'Ufficio e non un vizio della sentenza impugnata; in ogni caso, la Corte ha ritenuto insussistente la violazione, affermando che il calcolo delle somme da versare per il condono spettava al contribuente secondo il principio dell'autoliquidazione. La contribuente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre agli oneri indicati in sentenza.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Disciplina una forma di definizione agevolata riferita ad altre annualità d'imposta; la documentazione prodotta dalla contribuente riguardava tale disposizione, ma non dimostrava il condono relativo all'anno 1998 previsto dall'art. 15.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Prevede la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Per il perfezionamento era necessario dimostrare la presentazione dell'istanza e l'effettuazione dei versamenti dovuti.
Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 4
Attribuisce al contribuente l'onere di determinare e versare le somme necessarie alla definizione agevolata secondo il principio dell'autoliquidazione, sulla base dei dati desumibili dal processo verbale di constatazione.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve però riguardare la decisione impugnata e non soltanto l'attività amministrativa precedente.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Riguarda il vizio di motivazione della sentenza. Nel caso concreto non è stato ravvisato, perché la CTR aveva esplicitato la ragione decisiva del rigetto.
Massime di principio
- Chi invoca una definizione agevolata o un condono deve provare documentalmente sia la presentazione dell'istanza sia il pagamento delle somme dovute per la specifica annualità e per la specifica procedura applicabile.
- La documentazione relativa ad altre annualità o a una diversa forma di condono non dimostra il perfezionamento della definizione agevolata oggetto della controversia.
- Quando la procedura prevede l'autoliquidazione, il contribuente deve calcolare autonomamente gli importi dovuti utilizzando i dati già disponibili, senza poter normalmente imputare all'Ufficio l'omessa predisposizione di un conteggio personalizzato.
- Le contestazioni in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare il contenuto degli atti rilevanti, come il processo verbale di constatazione, e spiegare puntualmente perché la motivazione della sentenza sarebbe errata.
- Un motivo di ricorso per violazione di legge deve censurare la sentenza impugnata; non è sufficiente lamentare genericamente un comportamento illegittimo dell'amministrazione nel procedimento amministrativo.
- In assenza della prova del perfezionamento del condono, l'accertamento fiscale resta efficace e il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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