Sentenza del 25/06/2018 n. 2890 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Interessi - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in applicazione del principio secondo cui la cartella relativa agli interessi di sospensione deve essere adeguatamente motivata. L'atto deve contenere elementi sufficienti a consentire al contribuente di controllare la correttezza della pretesa e del metodo di calcolo; in mancanza, la cartella è illegittima per difetto di motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento per carenza di motivazione, sostenendo che l'atto non consentisse di verificare né la correttezza dell'importo richiesto a titolo di interessi di sospensione né il criterio utilizzato per determinarlo. In materia di riscossione delle imposte sul reddito, l'indicazione degli interessi non può limitarsi all'importo complessivo, ma deve permettere di ricostruire il calcolo, anche con riferimento alla base imponibile, al periodo di maturazione e al criterio applicato.
Norme richiamate
Obbligo generale di motivazione degli atti tributari
La pretesa tributaria deve essere esposta in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta e di verificare la correttezza dell'importo, soprattutto quando si tratta di somme accessorie come gli interessi.
Disciplina della riscossione delle imposte sul reddito e degli interessi di sospensione
La cartella che richiede interessi maturati durante la sospensione del pagamento deve indicare dati e criteri sufficienti per ricostruire il calcolo. La semplice indicazione dell'importo finale non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento contiene interessi, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a ricostruirne il calcolo, indicando almeno la base di riferimento, il periodo considerato e il criterio o tasso applicato.
- L'obbligo di motivazione è particolarmente rilevante per gli importi accessori, perché il contribuente deve poter verificare autonomamente la correttezza della somma richiesta.
- Una cartella che riporti soltanto l'importo complessivo degli interessi, senza spiegare come sia stato determinato, può essere contestata per difetto di motivazione.
- La motivazione deve essere valutata in concreto: non è necessario un calcolo eccessivamente complesso, ma devono essere presenti informazioni sufficienti per consentire un controllo effettivo e la predisposizione della difesa.
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